Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (TAR Toscana n. 1481 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto sopravvenuto di interesse. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia costituisce condizione dell’azione che deve permanere fino al momento della decisione. La compensazione delle spese processuali può essere disposta quando sussistano giusti motivi, ravvisabili nell’adesione della controparte alla richiesta di definizione senza condanna. Il giudice amministrativo, accertata la caducazione dell’interesse, non procede all’esame del merito dei motivi proposti.

Il Fatto

Il Consorzio Cooperative ACLI Società Cooperativa ha impugnato davanti al TAR Toscana una serie di provvedimenti del Dirigente del Settore Edilizia privata del Comune di Viareggio. Oggetto del contenzioso erano la sospensione delle valutazioni sui progetti del Comparto C del P.C.S. ACLI, il rilascio del permesso di costruire n. 123 con prescrizioni, nonché i successivi atti che subordinavano il completamento degli edifici A e B all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento della formazione per silenzio assenso dei titoli edilizi, la declaratoria degli inadempimenti del Comune agli obblighi assunti con la Convenzione urbanistica del 13.04.2005 e la condanna dell’ente al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio ha proposto plurimi motivi aggiunti avverso gli atti sopravvenuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che con memoria del 2 aprile 2024 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei successivi motivi aggiunti. Tale dichiarazione è stata valutata dal Tribunale come causa di improcedibilità delle domande proposte.

Il percorso argomentativo è essenziale. Il TAR non esamina i motivi di impugnazione né le domande di accertamento e di condanna. Si limita a prendere atto della caducazione dell’interesse alla pronuncia, sopraggiunta nelle more del giudizio, e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e di tutti i motivi aggiunti.

Sul piano delle spese, il Tribunale ritiene sussistenti giusti motivi per la compensazione, avendo il Comune di Viareggio aderito alla corrispondente richiesta della ricorrente. La regolazione delle spese segue quindi il criterio dell’integral compensation, senza condanna della parte soccombente in senso formale.

La pronuncia si colloca nel solco della regola per cui l’interesse ad agire deve permanere fino alla decisione. Quando la parte dichiara di non avere più interesse, il giudice dichiara l’improcedibilità senza esaminare il merito. La conseguenza processuale è la chiusura del giudizio senza pronuncia sulle domande, ferma restando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *