Daspo per rissa tra tifoserie, legittimo il divieto di otto anni (TAR Toscana n. 1476 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Daspo è misura amministrativa di prevenzione, non sanzione penale: la partecipazione del destinatario a fatti di violenza tra tifoserie si accerta con elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a elevata attendibilità, senza necessità della certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Nel procedimento ex art. 6 legge n. 401/1989 le ragioni di urgenza consentono all’Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo compromessa la tutela delle situazioni soggettive coinvolte. La durata del divieto, per il soggetto già destinatario di Daspo, va commisurata alla progressione della condotta violenta e si colloca tra cinque e dieci anni ai sensi dell’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore gli ha vietato l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche — nazionale italiana anche under 21, serie A, B, Lega Pro, D, Coppa Italia, Uefa e competizioni europee — per la durata di otto anni dalla notifica. Il provvedimento trae origine dagli scontri verificatisi a Lucca al termine di una partita, quando un gruppo di tifosi ospiti si è scontrato con la tifoseria locale con lancio di bottiglie, fumogeni e petardi e successivi scontri fisici.

Il ricorrente deduce tre vizi: eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione, non avendo preso parte agli episodi; violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 3 e 10 legge n. 241/1990 ed eccesso di potere in relazione alla durata del divieto. Il Ministero dell’Interno si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. I rapporti di polizia documentano che entrambe le tifoserie si sono dirette verso il luogo di ritrovo della tifoseria locale, facendo presumere che gli scontri fossero stati combinati. Il ricorrente è stato identificato dalle immagini delle telecamere mentre inveisce contro i tifosi locali e avanza nella loro direzione; è stato segnalato per rissa aggravata dal numero dei partecipanti e dai futili motivi. L’istruttoria risulta quindi corretta, anche alla luce dei precedenti Daspo a carico del ricorrente per condotte analoghe.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il Daspo appartiene al diritto amministrativo della prevenzione: il legislatore anticipa la soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto, con la logica del “più probabile che non”. Non serve la certezza che le condotte siano ascrivibili al destinatario, ma una dimostrazione fondata su elementi gravi, precisi e concordanti (Cons. Stato Sez. III n. 8381 del 29.09.2022; Cons. Stato Sez. III n. 5731 del 03.08.2021). Il Daspo è legittimo non solo in caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, in presenza di condotte che agevolano situazioni di allarme (Cons. Stato Sez. III n. 2916 del 07.05.2019).

Respinto anche il secondo motivo. Alla misura ex art. 6 legge n. 401/1989 sono sottese ragioni di urgenza, che non compromettono la cura immediata dell’interesse pubblico: l’Amministrazione può quindi omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai fini della partecipazione (Cons. Stato Sez. VI n. 2569 del 02.05.2011).

Quanto alla durata, il Questore ha valorizzato i Daspo pregressi e l’identificazione del ricorrente nell’imminenza di ulteriori scontri. La valutazione rispetta i principi di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità, perché commisurata alla progressione della condotta violenta. L’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, per chi è già destinatario di Daspo, colloca la durata tra cinque e dieci anni: gli otto anni irrogati risultano coerenti e proporzionati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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