La valutazione unitaria degli indizi legittima il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a infiltrazione mafiosa (Cons. Stato n. 133 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio prognostico di prevenzione antimafia gli elementi di fatto valorizzati dall’amministrazione non si valutano in modo atomistico, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale quae singula non prosunt, collecta iuvant, dovendosi accertare il pericolo di permeabilità dell’impresa a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il sindacato giurisdizionale verifica la tenuta logica della motivazione del provvedimento e non richiede un accertamento probatorio ulteriore. Il presupposto del potere non implica necessariamente l’adesione intenzionale dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione: l’esclusione della contiguità compiacente non vale a escludere il pericolo di una contiguità soggiacente. Gli indizi posti a base della prognosi non perdono rilievo per il mero decorso del tempo, che è fattore neutro.
Il Fatto
Il Commissario del Governo presso la Provincia di Trento ha negato alla società appellante l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Il diniego si fonda su plurimi elementi: il coinvolgimento sostanziale di un soggetto nella gestione della società pur senza carica formale; l’assunzione di una persona condannata per reati mafiosi, legata da relazioni lavorative ed extralavorative alla famiglia dell’amministratore; i rapporti commerciali con imprese coinvolte in un’operazione antimafia.
Il T.R.G.A. della Provincia di Trento con sentenza n. 98/2025 ha respinto il ricorso per l’annullamento. La società ha proposto appello, deducendo travisamento dei fatti e carenza, illogicità e manifesta irragionevolezza della motivazione, chiedendo la riforma della decisione.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il Collegio dichiara fondata l’eccezione di tardività della memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato, per violazione del termine di trenta giorni di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., calcolato dalla celebrazione dell’udienza.
Nel merito il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza consolidata sulla valutazione unitaria degli indizi, ribadita dalle sentenze n. 4837/2020 e n. 4951/2020, e la ricostruzione del nucleo di situazioni sintomatiche operata dalla Corte costituzionale n. 57/2020 e dalla sentenza n. 1743/2016. Richiama inoltre la sentenza n. 383/2021 sulla sufficienza del pericolo di infiltrazione a prescindere dall’adesione intenzionale dell’imprenditore.
L’appellante contesta che il primo giudice abbia omesso di replicare a ciascun argomento difensivo. La censura è infondata: poiché la valutazione amministrativa deve essere sintetica e non analitica, il giudice non ha l’onere di motivare su ogni allegazione fattuale, dovendo verificare se dall’insieme degli elementi raccolti possa legittimamente inferirsi una valutazione negativa, senza necessità di una soglia probatoria ulteriore.
Quanto ai rapporti di fornitura nel settore del porfido, l’argomento della ristrettezza dei fornitori non convince, perché il dato non è isolato ma si correla a ulteriori elementi univocamente orientati. Il Collegio valorizza la pregressa esperienza lavorativa presso compagini attinte da sequestri e interdittive, l’assunzione del soggetto condannato per associazione mafiosa e i legami di amicizia e ospitalità. Il decorso del tempo è fattore neutro. L’autorizzazione del giudice penale al lavoro non implica alcuna valutazione sovrapponibile a quella amministrativa sulla contiguità, né dispone degli elementi del relativo procedimento.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della società appellante alle spese in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in complessivi euro tremila oltre accessori.
Nota della Redazione
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