Interdittiva antimafia e attualità del clan: la parentela non basta (Cons. Stato n. 132 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia presuppone l’esistenza attuale di una consorteria criminale, poiché in difetto non è neppure astrattamente configurabile un pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011. Il quadro indiziario deve dare conto, in modo organico e coerente, di fatti gravi, precisi e concordanti, valutabili secondo la regola causale del più probabile che non, così da sorreggere una prognosi di potenziale asservimento dell’impresa. I legami parentali non giustificano da soli la compressione di libertà fondamentali, occorrendo una vera e propria regia familiare e circostanze obiettive di coinvolgimento. La misura anticipatoria non richiede la prova delle dinamiche di condizionamento, ma la valutazione prognostica non può fondarsi sul mero richiamo alla residua forza intimidatrice di un cognome legato a un clan ormai sfaldata.

Il Fatto

L’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli adottava un’interdittiva antimafia nei confronti di una società esercente l’attività di impresa di pompe funebri, seguita dalla revoca del titolo abilitativo disposta dal SUAP comunale. La società impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Campania, che accoglieva il ricorso rilevando l’insufficienza del corredo motivazionale e, in particolare, la mancata dimostrazione dell’attualità del rischio infiltrativo.

La Prefettura proponeva appello. In sede cautelare la Sezione confermava la bontà dell’iter argomentativo di primo grado, avendo la stessa amministrazione dato atto di una fase di disarticolazione del clan e non potendo il provvedimento essere giustificato da indagini successive alla sua adozione. La società appellata aveva peraltro già subito gli effetti pregiudizievoli di una precedente interdittiva, poi annullata.

La Motivazione della Corte

Il primo argomento dell’appellante muove dalla tesi per cui, pur disarticolato il clan, ne persisterebbe la forza intimidatrice veicolata dalla mera spendita del nome o del rapporto di parentela con il capo clan defunto. Il Consiglio di Stato respinge l’impostazione: l’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 postula l’esistenza attuale di una consorteria criminale e le perplessità della stessa Prefettura sulla persistenza di un clan organizzato finiscono per depotenziare la costruzione indiziaria.

La Sezione richiama la propria recente pronuncia Sez. III n. 5507 del 25.06.2025, che esige una rappresentazione complessiva degli elementi di permeabilità criminale e un quadro indiziario organico e coerente, valutato secondo la regola del più probabile che non. Ribadisce inoltre, sulla scia di Sez. III n. 5410 del 14.09.2018 e nel solco di Sez. V n. 31539 del 12.06.2025, che la struttura clanica si articola sul nucleo della famiglia e che il sodalizio criminale è necessario ai fini della configurazione del rischio.

I provvedimenti giurisdizionali richiamati dall’appellante depongono in senso contrario alla tesi erariale: l’ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli n. 482/2015 evoca la forza intimidatrice del singolo, facendo leva sul cognome senza alcun riferimento a una rete organizzata capace di condizionare scelte imprenditoriali; il decreto della sezione misure di prevenzione n. 62 del 2018 conferma in termini espliciti lo scioglimento del clan. Né un provvedimento limitativo della libertà di impresa può trovare giustificazione in indagini e provvedimenti successivi all’adozione dell’interdittiva.

Quanto ai legami parentali, la Corte ribadisce, con richiamo a Sez. III n. 3285 del 30.03.2023 e Sez. III n. 8763 del 14.10.2022, che occorre una vera e propria regia familiare e circostanze obiettive di coinvolgimento. Il principio vale a fortiori quando è in dubbio l’esistenza stessa del clan al momento dell’adozione del provvedimento.

Sul terzo profilo, la qualificazione dell’interdittiva come misura anticipatoria di prevenzione postula una mera fattispecie di pericolo e non richiede la prova delle dinamiche di condizionamento. Tuttavia la prognosi deve fondarsi su elementi concretamente individuati: non basta il richiamo alla residua forza intimidatrice di un cognome legato a una consorteria ormai sfaldata. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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