Sindacato limitato sulle valutazioni delle commissioni concorsuali universitarie (TAR Calabria n. 1707 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle commissioni nei concorsi universitari costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, tanto nella fissazione a monte dei criteri di massima, quanto nella loro applicazione a valle. Esse sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che l’esercizio del potere trasmodi in vizi sintomatici di eccesso di potere, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il voto numerico, in mancanza di contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione e contiene in sé stesso la motivazione, purché la commissione abbia prefissato criteri di massima e parametri di riferimento cui raccordare il punteggio. La contestazione che si risolva nella sovrapposizione di una valutazione personale del candidato a quella della commissione investe scelte di merito inammissibili in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Due candidati impugnano con distinti ricorsi gli atti della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per la copertura di un posto di Professore universitario, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. Entrambi non risultano vincitori e deducono, in sintesi, che la commissione avrebbe fissato criteri valutativi di massima senza predeterminare voci, sottovoci e relativi punteggi, rendendo così libero e arbitrario l’esito delle singole valutazioni, e che i giudizi espressi sui candidati sarebbero illogici e contraddittori.
I ricorrenti censurano inoltre il diniego parziale dell’accesso alla documentazione concorsuale, articolando istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., e lamentano la violazione del principio di collegialità per mancanza dei giudizi individuali dei singoli commissari. Uno dei ricorrenti propone anche motivi aggiunti avverso una nota di riscontro dell’amministrazione. I ricorsi vengono riuniti e, in fase cautelare, l’istanza ostensiva è parzialmente accolta con ordinanza collegiale, mentre le istanze sospensive sono respinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio secondo cui le valutazioni delle commissioni di concorso universitario sono espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile se non nei limiti dell’eccesso di potere e dei vizi sintomatici, richiamando TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 20506 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 8512 del 2024. Su questa base verifica se la commissione abbia effettivamente predeterminato criteri di massima e parametri di riferimento.
Dall’esame del verbale n. 1 e del relativo allegato A il Tribunale rileva che i criteri risultano individuati in modo puntuale, con voci e sottovoci riconducibili a precisi parametri di riferimento. La censura di genericità dei criteri è quindi priva di reale fondamento, almeno nei limiti del sindacato giurisdizionale. Il voto numerico, in assenza di contraria disposizione, contiene in sé la motivazione, secondo il principio richiamato da Cons. Stato, Sez. III, n. 2775 del 2019.
Quanto alla contestazione del merito delle valutazioni del candidato vincitore, la sentenza osserva che il giudizio è espresso in termini numerici ed è corredato da esplicitazione sintetica delle ragioni dei punteggi. La doglianza finisce per sovrapporre una valutazione personale dei ricorrenti a quella della commissione, invadendo scelte di merito inammissibili in sede giurisdizionale.
Sulla dedotta violazione del principio di collegialità, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 4772 del 2017, oltre a Cons. Stato, Sez. V, n. 4209 del 2015 e Sez. IV, n. 810 del 2012: in assenza di uno specifico obbligo di verbalizzazione dei giudizi individuali, gli apprezzamenti dei commissari sono assorbiti nella decisione collegiale finale, e la sola attribuzione del voto complessivo è sufficiente ai fini della pubblicità esterna. Il Tribunale rileva inoltre che l’Università ha prodotto un verbale definitivo, con indicazione della valutazione all’unanimità, a correzione di una bozza contenente refusi.
È esclusa ogni incompatibilità per conflitto di interessi in capo alla commissione, essendo intervenuta la tempestiva sostituzione di un componente. I motivi aggiunti avverso la nota di riscontro sono dichiarati inammissibili e comunque infondati, perché la relazione impugnata non è atto della procedura ma attività difensiva dell’amministrazione. Sull’accesso il Collegio rileva che non vi è luogo a procedere, essendo già stata disposta l’ostensione ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.. I ricorsi riuniti sono pertanto integralmente rigettati, con condanna alle spese dei soccombenti in favore delle controparti costituite.
Nota della Redazione
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