Tariffe locali inefficaci senza pubblicazione telematica e carenza di interesse (TAR Calabria n. 1701 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni comunali in materia di tariffe tributarie acquistano efficacia dalla data di pubblicazione telematica effettuata ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del d.l. n. 201 del 2011, a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il termine di legge per l’anno di riferimento. In difetto di trasmissione al Portale del federalismo fiscale e di pubblicazione sul sito istituzionale, la delibera è radicalmente inefficace e non produce alcun pregiudizio concreto, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.. La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta, determina invece l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, salva la regolazione delle spese. Rientra nella giurisdizione amministrativa l’impugnazione delle delibere tariffarie generali, e non dei singoli atti impositivi.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Calabria la deliberazione della Giunta Comunale di Scalea n. 17 del 25.11.2020, con cui erano state aumentate per il 2020 le tariffe del Servizio Idrico Integrato, e la deliberazione n. 19 del 25.11.2020, recante le tariffe per la riscossione della TARI 2020, oltre agli atti presupposti e connessi. Il ricorso, notificato il 5.2.2021 e depositato il 19.2.2021, articolava numerosi motivi di violazione e di eccesso di potere.

Il Comune si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione attiva, la carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza. All’udienza straordinaria di smaltimento del 17.10.2025 il Collegio rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’inammissibilità del ricorso quanto alla delibera n. 19; la parte ricorrente nulla obiettava e dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse quanto alla delibera n. 17.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ribadito la propria giurisdizione, trattandosi di impugnazione di atti deliberativi generali e non di singoli atti impositivi, come tali pacificamente riconducibili al giudice amministrativo.

Quanto alla delibera n. 19, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ricorso è inammissibile ove non sussista un interesse concreto ed attuale, non essendo ravvisabile alcun pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Ha poi verificato che, per l’anno 2020, l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come modificato dal d.l. n. 125 del 2020, prevedeva la trasmissione degli atti da parte dei comuni e la successiva pubblicazione sul sito istituzionale entro il 31 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

La delibera in questione non risultava né trasmessa al Ministero tramite il Portale del federalismo fiscale né pubblicata sul sito www.finanze.gov.it. In applicazione dell’art. 13, comma 15-ter, del d.l. n. 201 del 2011, secondo cui le deliberazioni tariffarie acquistano efficacia dalla data della pubblicazione telematica, il Collegio ne ha desunto la radicale inefficacia per l’anno d’imposta 2020 e, quindi, l’assenza di alcun pregiudizio concreto in capo ai ricorrenti.

Quanto alla delibera n. 17, il Tribunale ha applicato il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 2235 del 2025: la parte può dichiarare, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, di non avere più interesse, provocando la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, salvo l’onere di regolare le spese.

Il Collegio ha infine compensato integralmente le spese processuali, in ragione delle circostanze della controversia e dell’esito complessivo, dichiarando il ricorso in parte inammissibile e in parte improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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