Il riscontro tardivo della p.a. rende improcedibile il ricorso sul silenzio (TAR Puglia n. 1232 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento espresso sull’istanza del privato nel corso del giudizio avverso il silenzio determina la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente improcedibilità del ricorso. L’esigenza di tutela azionata con il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. resta soddisfatta dalla sola adozione di una determinazione conclusiva del procedimento, a prescindere dal suo contenuto favorevole o sfavorevole. Il giudice amministrativo, preso atto della sopravvenienza e dell’esplicita richiesta di parte, dichiara l’improcedibilità. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione che si sia determinata solo dopo la notifica del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di appalti di fornitura di reagenti e materiali di consumo e di contratti di noleggio di strumentazione destinati ai laboratori di analisi di una Azienda Sanitaria Locale, ha chiesto all’ente, con istanza del 31 agosto 2023, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della revisione prezzi ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, in ragione delle variazioni verificate nel corso del rapporto.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto/inadempimento e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità, avendo dato riscontro all’istanza con nota del 9 ottobre 2024, con cui ha negato l’accoglimento della richiesta. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., rilevando che nella fattispecie concreta non è presente alcuna clausola che individui con precisione tempistiche e criteri per determinare l’importo della revisione prezzi, richiamando il proprio precedente TAR Puglia – Lecce, III Sezione, n. 273 del 23.02.2024.
Nel merito, il Tribunale ha preso atto che l’amministrazione, con la nota del 9 ottobre 2024, ha fornito un riscontro esplicito alla richiesta di revisione prezzi, respingendola sul presupposto dell’inammissibilità dell’istanza per difetto della fattispecie contrattuale tipica, non emergendo contratti ad esecuzione continuativa e periodica di durata pluriennale.
Una volta intervenuto il provvedimento espresso, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul silenzio, riservandosi di impugnare in separata sede la determinazione negativa sopravvenuta. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sul rilievo che la risposta dell’amministrazione soddisfa l’esigenza di ottenere una determinazione conclusiva del procedimento.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha poste a carico dell’amministrazione facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché il riscontro all’istanza è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso: la condanna è liquidata in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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