Accesso difensivo agli atti e aggravamento della servitù: legittimazione e interesse (TAR Calabria n. 1705 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, il nesso di strumentalità tra il documento richiesto e la situazione giuridica finale va accertato in termini astratti, mediante giudizio prognostico ex ante, senza che amministrazione o giudice amministrativo possano sindacare la strategia processuale dell’istante. È sufficiente che l’ostensione sia idonea a fornire elementi di prova in ordine alla situazione sostanziale dedotta, non essendo richiesta la decisività del documento nel futuro giudizio. L’istanza che indichi specifici procedimenti amministrativi, ancorché accompagnata dalla dicitura “(TUTTI)” i relativi atti, è sufficientemente determinata, giacché l’ignoranza degli estremi dei provvedimenti costituisce spesso il presupposto stesso dell’accesso. La legittimazione si radica nella vicinitas non contestata, e l’interesse sussiste quando l’attività autorizzata sul fondo dominante sia ragionevolmente idonea ad aggravare la servitù di passaggio.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’immobile in Soverato, lamentano che il fondo dominante del vicino sia stato destinato a struttura ricettiva e che sia stata presentata istanza per un complesso alberghiero in variante urbanistica. Deducono l’aggravamento della servitù di passaggio che grava sulla strada di loro esclusiva proprietà. Il 19 luglio 2024 chiedono al Comune copia degli atti relativi all’autorizzazione del B&B e alla pratica per l’albergo a quattro stelle. Il Comune, dopo aver richiesto i diritti di segreteria, non risponde nel termine di trenta giorni.
I ricorrenti propongono ricorso ex art. 116 c.p.a. Il controinteressato eccepisce l’irricevibilità per nullità della notifica, la genericità dell’istanza e il difetto di legittimazione e interesse. Con ordinanza istruttoria il Collegio dichiara la nullità della notifica al Comune, eseguita a indirizzo PEC non risultante dai registri, e ne ordina la rinnovazione, cui segue la costituzione mancata dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di prescindere dall’acquisizione dell’opposizione del controinteressato all’ostensione. L’azione ex art. 116 c.p.a. consente uno scrutinio pieno sul diritto di accesso, e il mero rifiuto del privato non può bloccarlo, salvo che ricorrano interessi sensibili, nella specie assenti.
L’eccezione di irricevibilità è respinta. Richiamando Cass. civ. sez. trib. n. 31085 del 2022, il TAR distingue inesistenza e nullità della notificazione: la prima ricorre solo quando l’attività sia priva degli elementi essenziali, e non è sanabile; la seconda è sanata dalla costituzione spontanea o dalla rinnovazione ex art. 44, commi 3 e 4, c.p.a. L’indirizzo PEC erroneo è riferibile all’ente e risultava inserito nei registri pubblici anteriormente alla variazione: dunque nullità, sanata dalla rinnovazione.
Anche l’eccezione di genericità è infondata. La dicitura “(TUTTI)” è accompagnata dal riferimento “relativi” a due atti specifici — l’autorizzazione del B&B e la pratica per l’albergo — e va intesa come documentazione normalmente richiesta per l’evasione delle pratiche. L’ignoranza degli estremi non ostacola l’ostensione, altrimenti il diritto sarebbe eluso.
Quanto alla legittimazione, la vicinitas non è contestata e basta a radicarla. Sull’interesse, richiamati l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, Cons. Stato n. 9588 del 2022 e Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, il Collegio applica il criterio di normalità: l’uso di una servitù di passaggio si aggrava se il fondo dominante diviene struttura ricettiva, per il maggior traffico. Sussiste il collegamento strumentale tra la situazione tutelata (c.d. pati, ex art. 1030 c.c., cfr. Cass. n. 15101 del 2014) e gli atti richiesti. Non spetta al giudice amministrativo né al controinteressato sindacare la strategia difensiva, potendo escludere solo la totale mancanza di collegamento. Il ricorso è fondato e accolto, con ordine di esibizione entro quindici giorni e condanna alle spese in solido.
Nota della Redazione
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