Autorizzazione unica rifiuti: decorrenza del termine dall’albo pretorio (TAR Lazio n. 44 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione unica regionale disciplinata dall’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 non è provvedimento di carattere meramente individuale, pur avendo un destinatario esattamente individuato. Essa costituisce anche titolo abilitativo edilizio e concentra in sé le competenze di verifica urbanistica, di pianificazione settoriale e di osservanza dei vincoli sul territorio, con funzione sostitutiva degli atti ordinariamente di competenza di altre autorità. Ne consegue che l’atto va assimilato agli atti di pianificazione urbanistica ed è soggetto a pubblicazione necessaria all’albo pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000. Per i soggetti non espressamente nominati né immediatamente rintracciabili il termine decadenziale di impugnazione decorre dalla pubblicazione, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di fabbricati ad uso abitativo siti nel comune ove insiste l’impianto, apprendono solo il 6 febbraio 2022 che la Provincia aveva rilasciato alla società gestrice due autorizzazioni per un impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, a distanza di meno di cinquanta metri dalle loro abitazioni. Segue istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990, accolta dalla Provincia con nota del 16 marzo 2022.
I proprietari impugnano quindi la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi e l’autorizzazione unica del 2019, nonché la determinazione e l’autorizzazione unica in variante sostanziale del 2021, deducendo undici motivi. La Provincia e la società controinteressata eccepiscono in via preliminare la tardività del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione preliminare, che ritiene assorbente. I due atti principali gravati sono l’autorizzazione unica prot. 27229 del 2 luglio 2019 e la successiva autorizzazione in variante sostanziale prot. 47273 del 20 dicembre 2021. Entrambe risultano pubblicate all’albo pretorio provinciale, la prima dal 4 al 19 luglio 2019, la seconda dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022. Il ricorso è stato notificato il 19 marzo 2022.
Richiamato l’art. 29 c.p.a. e l’art. 41, comma 2, c.p.a., il Collegio ricorda che per gli atti privi di notificazione individuale il termine decorre dallo spoglio del termine di pubblicazione, ove prevista dalla legge. La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 6238 del 2019, n. 190 del 2019, n. 4147 del 2018, n. 6606 del 2018, n. 2825 del 2014, n. 4239 del 2011) esclude la necessità della conoscenza piena per i soggetti non nominati.
Il nodo è la natura dell’atto. La difesa dei ricorrenti assume che si tratti di provvedimento individuale, con decorrenza dalla notifica. Il TAR dissente: l’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 assegna al provvedimento conclusivo funzione sostitutiva di tutti gli atti di competenza di altre autorità territoriali, compresa l’eventuale variante urbanistica, come affermato da TAR Lombardia n. 1890 del 2022 e, in senso conforme, da TAR Lazio n. 10981 del 2020. L’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 impone la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali, non solo delle deliberazioni collegiali, e si applica agli atti di pianificazione urbanistica (Cons. Stato n. 2022 del 2018).
Poiché gli effetti dell’autorizzazione promanano oltre la sfera del soggetto autorizzato e incidono sull’assetto del territorio, senza che i controinteressati siano individuati nel provvedimento, i ricorrenti — proprietari di terreni limitrofi — erano tenuti a impugnare entro il termine decorrente dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Il ricorso è pertanto irricevibile perché notificato tardivamente. Le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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