Ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa per finanza pubblica (TAR Sicilia n. 1691 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo accerta il perdurante inadempimento dell’amministrazione e ne ordina l’esecuzione, assegnando un termine per l’adozione degli atti necessari e nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta automaticamente: il giudice può escluderne l’applicazione quando ravvisi concrete ragioni ostative, valutabili anche alla stregua di fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ.. Le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico possono integrare tali ragioni ostative, non solo mitigando l’importo dell’astreinte ma escludendone la stessa applicazione. Il commissario ad acta non può invocare l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa come legittimo impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, n. 1993 del 23 ottobre 2018, con cui il Comune di Messina era stato condannato a corrispondere l’indennità premio di fine servizio anche per il periodo svolto non in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data indicata dalla sentenza, oltre alle spese di lite liquidate e distratte in favore del difensore.

I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’ente al pagamento delle somme e di una somma a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Comune si è costituito rappresentando che era in corso il riconoscimento del debito fuori bilancio e ha chiesto il differimento della trattazione, cui la difesa dei ricorrenti si è opposta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di differimento. La sentenza da eseguire era stata notificata all’ente il 15 gennaio 2020 e solo il 1° aprile 2025 l’amministrazione ha trasmesso la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio: il tempo trascorso non giustifica un ulteriore rinvio.

Accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro gli enti pubblici non economici, il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di adottare ogni atto necessario al pagamento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inottemperanza viene nominato commissario ad acta il Segretario del Comune di Milazzo, con facoltà di delega. Al commissario è demandata l’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, nonché l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere ogni iniziativa utile al pagamento e riferire con dettagliata relazione. Il compenso è liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

Il Tribunale disattende invece la domanda di penalità di mora. Le note difficoltà di adempimento legate alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico rilevano come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. e integrano concrete ragioni ostative, sufficienti non solo a mitigare l’importo dell’astreinte ma a escluderne l’applicazione. Il richiamo è a T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 81 del 4 gennaio 2024 e a T.A.R. Umbria, sez. I, n. 782 del 29 dicembre 2023.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti, con distrazione al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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