Ordine di demolizione e condono edilizio (TAR Sicilia n. 1973 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di una concessione in sanatoria non preclude l’adozione dell’ordine di demolizione per abusi edilizi diversi da quelli oggetto del condono, che restano autonomamente sanzionabili. La pendenza di un’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non determina violazione dell’art. 44 della legge n. 47/1985 quando l’amministrazione sanziona opere non ricomprese nella domanda di condono già assentita. Le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza e recepite nel titolo in sanatoria, non impugnato, sono inammissibili per difetto di interesse e non sindacabili nel merito quando non obiettivamente irragionevoli. La censura di disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di tre unità abitative nel Comune di Lipari, ha impugnato l’ordine di demolizione n. 45 del 12 giugno 2023 e il parere della Soprintendenza di Messina n. 45 della stessa data, nella parte in cui imponeva prescrizioni ulteriori rispetto alla domanda di condono. A seguito di sopralluogo erano emerse difformità su tre particelle: un’apertura di comunicazione e un vano porta, la realizzazione di terrazzi con copertura in legno e tegole, un balcone, un bagno e una scala.

Il ricorrente ha sostenuto che alcune opere fossero state assentite con precedenti autorizzazioni e che altre costituissero lievi varianti, oggetto di istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 ancora in istruttoria. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 44 della legge n. 47/1985 per essere stato sanzionato mentre la procedura di sanatoria era pendente, e l’illegittimità delle prescrizioni paesaggistiche per eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dalla ritenuta autonomia degli abusi contestati rispetto a quelli sanati. La concessione in sanatoria n. 10 del 1° settembre 2023 non risulta impugnata, fa salvi gli effetti dell’ordine di demolizione e comunque prescrive specifiche modalità di canalizzazione e copertura. Il Comune ha quindi sanzionato opere diverse da quelle oggetto del condono, con conseguente insussistenza della dedotta violazione dell’art. 44 della legge n. 47/1985.

Sul piano probatorio, il Tribunale rileva che l’assunto del ricorrente circa l’autonomia della particella di sua esclusiva proprietà è rimasto sfornito di prova: gli atti notarili non dimostrano la situazione attuale, potenzialmente mutata proprio per effetto degli abusi, e la foto satellitare è indecifrabile. Non essendosi costituito il Comune, non trova applicazione l’art. 46, secondo comma, c.p.a. sull’onere di allegazione dell’amministrazione.

Quanto alle opere sulle altre particelle, le autorizzazioni richiamate non si riferiscono alla costruzione di terrazzi, balconi, bagni o scale. La prescrizione sulla copertura in tegole, contenuta nel parere della Soprintendenza del 3 novembre 1998, è stata contestata tardivamente e non è sindacabile nel merito, non risultando obiettivamente irragionevole. La censura sul travalicamento dei poteri attribuiti dall’art. 32 della legge n. 47/1985 è inammissibile, perché la prescrizione è stata recepita dal provvedimento comunale n. 10 del 2023, rimasto incontestato.

Infine, la censura di disparità di trattamento è respinta per difetto di prova dell’identità delle fattispecie, richiamando il principio secondo cui la legittimità dell’operato amministrativo non può essere inficiata da eventuali illegittimità compiute in altre situazioni (Cons. Stato sez. V n. 256 dell’8 gennaio 2024). Le spese sono compensate verso l’amministrazione regionale, con nessuna statuizione verso il Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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