Valutazioni militari e astensione del superiore in conflitto di interessi (TAR Puglia n. 1224 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La posizione di controinteressato assunta dal superiore gerarchico in un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non integra, di per sé, una fattispecie di conflitto di interessi idonea a imporre l’astensione dalla compilazione della documentazione caratteristica. L’art. 6-bis della legge n. 241/1990 impone l’astensione solo in presenza di un interesse personale la cui soddisfazione incida sull’interesse funzionalizzato. Le valutazioni caratteristiche dei militari costituiscono espressione di altissima discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei presupposti. Il giudizio annuale è autonomo rispetto a quelli precedenti, dei quali non è richiesta specifica motivazione in caso di flessione.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale di carriera, impugnava davanti al TAR Puglia il decreto ministeriale che aveva respinto il suo ricorso gerarchico avverso due rapporti informativi mod. B, il n. 85 e il n. 87, quest’ultimo relativo al periodo dall’1.7.2020 al 14.1.2021.
Il militare aveva proposto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli esiti di un avanzamento di carriera per l’anno 2019, nel cui ambito il Comandante valutatore aveva assunto la qualifica di controinteressato. Da qui la censura centrale: il superiore avrebbe dovuto astenersi dal redigere la scheda, essendo in conflitto di interessi. Si doleva inoltre della flessione del rendimento rispetto alle valutazioni precedenti e dell’omessa menzione delle attività effettivamente svolte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990, che pone l’obbligo di astensione in capo a chi versi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. Richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 667 del 5 marzo 2019, il TAR chiarisce che il conflitto postula la titolarità, in capo al funzionario, di un interesse diverso da quello funzionalizzato, la cui soddisfazione riduca i benefici del secondo.
Nel caso concreto la censura non coglie nel segno. La scheda n. 87 concerneva un periodo successivo, mentre il dedotto conflitto derivava da un giudizio di avanzamento riferito all’anno 2019. La relazione ministeriale, non contestata, precisava che la Commissione esamina solo la documentazione redatta entro il 31 ottobre dell’anno precedente alla procedura: le valutazioni successive erano quindi irrilevanti rispetto a quell’esito. Manca dunque il nesso tra la compilazione della scheda e l’interesse personale del valutatore.
Quanto all’astensione, il TAR richiama l’art. 689 del d.P.R. n. 90/2010, che la configura come dovere solo in presenza di una concreta fattispecie di conflitto, e l’art. 690, che elenca i casi di esclusione dalla compilazione: nessuno dei due è calzante. Il Collegio richiama altresì il parere del Consiglio di Stato n. 2018 del 10 dicembre 2020 e la conforme T.R.G.A. Bolzano n. 33 del 2024: la presentazione di denunce o iniziative amministrative non fa venir meno il potere-dovere di valutare il sottoposto, altrimenti ogni iniziativa processuale inibirebbe la funzione.
Infine, sui giudizi contenuti nella scheda, il TAR ribadisce che le valutazioni caratteristiche godono di altissima discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di legittimità salvo arbitrarietà o travisamento dei presupposti. Le valutazioni precedenti si riferiscono a periodi diversi e vanno adottate rebus sic stantibus: la flessione del rendimento non richiede motivazione specifica, né è configurabile contraddittorietà con i giudizi degli anni anteriori. Il ricorso è quindi respinto nel merito, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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