Divieto di detenere armi e revoca licenza caccia per smarrimento caricatore (TAR Calabria n. 1688 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, sono portatori di un’esigenza di celerità del provvedere che consente di derogare all’art. 7 della legge n. 241/1990 e di omettere la comunicazione di avvio del procedimento. Il potere discrezionale di valutazione dell’affidabilità del titolare è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove trasmodi in irragionevolezza o contraddittorietà, o presenti carenza di istruttoria o motivazione. Il divieto di detenzione di armi ex art. 39 r.d. n. 773 del 1931 esprime un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e può fondarsi su fatti privi di rilevanza penale, senza che assuma rilievo l’esito del procedimento penale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, impugna il decreto del Prefetto di Vibo Valentia con cui gli è stato imposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, il provvedimento del Questore che gli ha revocato la licenza e la nota informativa dei Carabinieri posta a fondamento di entrambi.

La vicenda origina dallo smarrimento del caricatore di una carabina, con tre colpi all’interno, poi rinvenuto dai militari. Il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo l’assenza di colpa, l’archiviazione del procedimento penale e la propria condotta collaborativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo richiamando il costante orientamento secondo cui i provvedimenti in materia di armi, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, recano in sé un’esigenza di celerità che consente di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento; a sostegno cita Cons. Stato, Sez. III, n. 715/2020 e TAR Campania, Sez. V, n. 5491/2024.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricorda che in materia di armi è giustificato il ritiro della licenza quando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo di uso improprio. Nella comparazione degli interessi prevale quello pubblico della sicurezza e dell’incolumità rispetto a quello del privato, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 5073/2024; n. 840/2023). Il sindacato giudiziale resta limitato ai profili di irragionevolezza, contraddittorietà e carenza istruttoria o motivazionale (Cons. Stato, Sez. III, n. 9971/2022).

La cornice normativa è tracciata dagli artt. 1, 5, 11, 39 e 42 T.U.L.P.S.; in particolare l’art. 39 consente al Prefetto di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Lo scopo della norma è prevenire non solo i delitti ma anche i sinistri involontari, esprimendo il divieto un giudizio prognostico sull’affidabilità e potendo fondarsi su situazioni non ascrivibili a buona condotta (Cons. Stato, Sez. III, n. 4868/2019; n. 649/2017).

Nel caso concreto lo smarrimento del caricatore ha indotto un giudizio di inaffidabilità nella custodia delle armi non irragionevole né illogico. Le circostanze allegate non escludono la colpa di chi, titolare di autorizzazione, è tenuto alla massima diligenza. Irrilevante è l’archiviazione penale, poiché i provvedimenti ablatori possono essere adottati a prescindere dall’esito del procedimento. Quanto alla dedotta falsità della nota informativa, il documento prodotto non consente di riconoscerne autore e attendibilità, mentre la documentazione in atti smentisce la ricostruzione del ricorrente in ordine all’orario.

Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *