Atto plurimotivato e documentazione falsa nel rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 1680 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo plurimotivato è sorretto, in sede giurisdizionale, dalla legittimità di una sola delle ragioni espresse, purché essa sia di per sé idonea a motivarlo: il rigetto delle censure rivolte a tale ragione rende superfluo l’esame delle doglianze relative agli altri motivi, con assorbimento delle stesse. La produzione di documentazione falsa in sede di istanza di emissione o rinnovo del titolo di soggiorno giustifica in termini vincolati la reiezione della richiesta. Ne consegue che l’omessa considerazione delle memorie endoprocedimentali resta irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, una volta raggiunta la prova dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, con istanza del 22 giugno 2018 chiedeva alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con provvedimento del 16 gennaio 2019, notificato il 9 luglio 2019, il Questore rigettava l’istanza rilevando, da un lato, l’attività illecita consistente nella produzione di documentazione falsa relativa al rapporto di lavoro con la ditta indicata come datrice, come da verbale di accertamento INPS del 21 maggio 2018; dall’altro, l’insussistenza dal 2014 di mezzi di sussistenza adeguati ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Deduceva l’insufficiente istruttoria e l’omessa valutazione delle memorie e dei documenti prodotti, il proprio radicamento sociale e la regolarità della posizione lavorativa al tempo del ricorso, l’erronea interpretazione delle norme sul permesso di soggiorno — essendo il rapporto cessato per dimissioni volontarie nel maggio 2018 — e la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 per la preclusione dell’istanza di permesso per attesa occupazione. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza n. 1558/2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, sorretto da una pluralità di argomenti tutti di per sé idonei a sostenerlo ai sensi dell’art. 3, legge n. 241/1990. Richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3480 del 2024, il TAR afferma che per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse: il giudice può respingere il ricorso su tale sola base, con assorbimento delle censure dedotte avverso gli altri capi, indipendentemente dall’ordine dei motivi, perché la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse all’esame delle altre doglianze.

Su questa premessa il Tribunale ritiene dirimente l’infondatezza dei motivi diretti a smentire la produzione di documenti falsi. Il ricorrente aveva presentato nel giugno 2018 l’istanza di rinnovo sulla base di documentazione afferente a un presunto rapporto lavorativo. Tale documentazione è falsa sotto due profili: l’INPS aveva accertato la natura fittizia del soggetto imprenditoriale indicato come datore di lavoro, con conseguente fittizietà del rapporto dichiarato alla Questura; inoltre lo stesso ricorrente aveva affermato in ricorso che il rapporto era cessato nel maggio 2018, dunque prima del giugno 2018, quando ne dichiarava l’attuale sussistenza.

Il Collegio sottolinea che la produzione di documentazione falsa in sede di istanza di rinnovo del titolo di soggiorno è circostanza di per sé idonea a giustificare in termini vincolati la reiezione, come affermato da costante giurisprudenza richiamata nel provvedimento. Il diniego appare pertanto correttamente ed esaustivamente motivato sotto tale aspetto.

Consegue l’irrilevanza, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, dell’omessa considerazione delle memorie endoprocedimentali, peraltro prive di argomenti idonei a sovvertire l’esito valutativo, essendo raggiunta la prova dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo. Il Collegio si esime così dall’esame delle ulteriori censure. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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