Annullata la variante che ignora la natura edificata dell’area bianca (TAR Calabria n. 966 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La variante urbanistica che ridetermina la destinazione di un’area resa bianca dalla decadenza del vincolo preordinato all’espropriazione non integra un atto di pianificazione generale e deve essere motivata in modo specifico. Gli oneri motivazionali dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, esclusi dall’art. 3, comma 2 per gli atti generali, tornano ad applicarsi in forma piena quando la scelta verte su una singola particella, perché essa incide sull’assetto del territorio circostante. L’adesione al principio del consumo di suolo zero e alla premialità dell’art. 27-quater l.r. Calabria n. 19 del 2002 non esonera l’amministrazione dal rideterminare l’area bianca, né consente di eludere la motivazione sui requisiti di edificabilità, sugli standard e sui vincoli. La scelta puntuale è illegittima se non si fonda su dati verificabili e se travisa i presupposti di fatto.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un’area di mq. 1.447, identificata al catasto al foglio 19, particella 61, già gravata da un vincolo destinato all’espropriazione per la realizzazione di una strada di piano. Il vincolo è decaduto e, con sentenza n. 343/2021, il TAR ha ordinato al Comune di rideterminare la destinazione urbanistica dell’area.

Con deliberazione consiliare del 31 maggio 2022, n. 20, il Comune ha assegnato all’area la destinazione agricola E/2. La ricorrente ha impugnato la delibera, la relazione tecnica dei progettisti e gli atti presupposti, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. Il Comune ha resistito; la Regione Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accerta in via preliminare che la Regione non è passivamente legittimata, non avendo adottato la determinazione contestata, e dichiara il ricorso inammissibile nei suoi confronti. Sul merito, richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il potere di pianificazione non si esaurisce nella disciplina delle destinazioni, ma comprende finalità economico-sociali e ambientali, fino al consumo zero di suolo (Cons. Stato n. 4352 del 2017).

Il passaggio centrale riguarda la modulazione degli oneri motivazionali. Per la pianificazione generale di vaste aree non opera l’obbligo dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Quando invece si attribuisce una nuova destinazione a una porzione divenuta zona bianca, le ragioni della scelta devono essere chiaramente enunciate, perché la determinazione puntuale si riflette sull’area più vasta e non può essere degradata a livello meramente provvedimentale (TAR Lazio n. 9144 del 2021).

Applicando queste coordinate, il TAR rileva che il richiamo al consumo di suolo zero e alle misure restrittive dell’art. 65, comma 2, lett. a) l.r. n. 19 del 2002 è inconferente: per effetto del comma 2-bis e dell’adesione al principio, non vi è stata estensione della destinazione agricola alle zone diverse dalle A e B. L’art. 27-quater è proiettato al futuro e non impedisce la doverosa rideterminazione delle aree divenute bianche.

La relazione tecnica presenta poi profili di lacunosità e contraddittorietà. L’affermazione sulla parziale edificazione non è supportata da calcoli e considera solo il lotto della ricorrente, non l’intera area di rilievo. Nessun dato dimostra che la destinazione edificatoria comporterebbe il superamento degli standard urbanistici. Il fosso non risulta iscritto negli elenchi del r.d. n. 1775 del 1933 né gravato dal vincolo archeologico, sicché non si configura la tutela dell’art. 142, comma 1, lett. c) e m) d.lgs. n. 42 del 2004. Solo parzialmente l’area ricade nella zona di attenzione del PAI e nella fascia di rispetto del QTRP.

Il Tribunale accoglie quindi il secondo e il terzo motivo, assorbito ogni altro profilo, e annulla la deliberazione consiliare. Condanna il Comune alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, con distrazione al procuratore, e le compensa nei confronti della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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