Legittimo il rigetto delle censure sulla variante Gimarra e sul finanziamento FSC (TAR Marche n. 203 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle tecniche e discrezionali dell’amministrazione nella scelta del tracciato di un’opera pubblica, né sindacare nel merito la ponderazione degli interessi compiuta dagli organi di indirizzo politico. I pareri della Soprintendenza e del Genio Civile che, dopo un iniziale dissenso, si concludono in senso favorevole a fronte di una rielaborazione progettuale non sono affetti da contraddittorietà, purché espongano le ragioni del dissenso iniziale e quelle dell’assenso finale. La motivazione per relationem è ammessa anche in materia di VAS: l’autorità competente non deve elaborare una motivazione autonoma quando condivide le valutazioni del rapporto ambientale, dovendo invece rendere palesi i profili problematici con prescrizioni. Il venir meno del finanziamento per decorso del termine non travolge la legittimità degli atti di approvazione del progetto.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile inserito in un complesso di pregio, impugna la deliberazione consiliare con cui il Comune ha ratificato l’Accordo di programma con la Regione e la Provincia, la delibera di approvazione del PFTE per l’appalto integrato, la determinazione a contrarre e il bando di gara, oltre a una serie di atti presupposti. L’opera è la c.d. variante Gimarra, strada di collegamento interquartieri finanziata con risorse del FSC.
La ricorrente deduce la distrazione del finanziamento statale rispetto alle finalità originarie, la contraddittorietà dei pareri di Soprintendenza e Genio Civile, i vizi della VAS e della VIA, i profili contabili e l’inversione procedimentale nella programmazione. Chiede l’annullamento previa sospensione, con riserva di motivi aggiunti e domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il primo motivo sulla presunta distrazione dei fondi. Il FSC finanzia espressamente interventi sulla viabilità secondaria volti a favorire l’accessibilità; l’opera rientra in questa linea d’azione. La realizzazione dell’ospedale unico è stata solo l’occasione per richiedere il finanziamento. Del resto il CIPESS e il Ministero, destinatari della notifica, non hanno adottato alcun provvedimento di decadenza.
Quanto ai pareri paesaggistici e idraulici, il Tribunale rileva la linearità della vicenda procedimentale. Nel quadro del dissenso costruttivo, le autorità hanno indicato le soluzioni per superare le criticità iniziali; il progetto rielaborato le ha recepite, così giustificando l’assenso finale. Non vi è contraddittorietà dove l’amministrazione abbia spiegato tanto il dissenso quanto le ragioni dell’accoglimento.
Sulla VAS il Collegio afferma che l’autorità competente, ove condivida le valutazioni del rapporto ambientale, può motivare per relationem, dovendo invece evidenziare i profili problematici con prescrizioni. La prescrizione di un nuovo piano di monitoraggio post operam è compatibile con la natura previsionale della valutazione strategica.
Sulla VIA e sull’alternativa zero, il soggetto proponente ha l’onere di esaminarla e di giustificarne il superamento con argomenti logicamente sensati; l’autorità deve solo verificarne la non palese inattendibilità. Il Comune ha assolto tale onere.
Sui profili contabili e sull’OGV, il Collegio osserva che gli atti impugnati non possono essere annullati per accadimenti successivi alla loro adozione. La perdita del finanziamento non travolge gli atti di approvazione del progetto e la programmazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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