Variante al PGT e sopravvenuta carenza di interesse per nuova pianificazione (TAR Lombardia n. 51 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta approvazione di una nuova variante al Piano di Governo del Territorio, che confermi integralmente la destinazione urbanistica dell’area già contestata, determina improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, venendo meno l’utilità della pronuncia. La domanda risarcitoria proposta in cumulo con quella di annullamento conserva autonomia, sicché il giudice è tenuto comunque a pronunciarvisi per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., pena il vizio di omessa pronuncia. Resta inammissibile per genericità la domanda risarcitoria formulata in modo del tutto generico nell’atto introduttivo e specificata soltanto in una memoria non notificata alle controparti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, agisce per l’annullamento delle delibere con cui il Comune di Meda ha approvato la variante al PGT, ricomprendendo il proprio fondo tra le Aree E2 – Aree agricole di tutela forestale e ambientale. Lamenta la mancata inclusione tra le Aree E1 e contesta la relativa disciplina di piano, domandando altresì la condanna del Comune al risarcimento del danno.

Il Comune si costituisce e eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Deduce che, dopo la proposizione del ricorso, una nuova variante al PGT ha confermato la destinazione E2 dell’area, e che tale nuova variante è stata impugnata con separato ricorso. La Regione e la Provincia, evocate, non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di improcedibilità. La nuova variante al PGT, adottata e approvata con successive deliberazioni consiliari, ha confermato integralmente la destinazione E2 dell’area già oggetto di contestazione. Ne deriva con evidenza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda di annullamento, atteso che l’utilità della pronuncia è venuta meno per effetto della sopravvenuta pianificazione.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale rileva un profilo di inammissibilità della richiesta di accertamento dell’illegittimità degli atti ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. avanzata dal ricorrente con memoria. Poiché il risarcimento era già stato domandato con l’atto introduttivo, il richiamo alla norma è superfluo: quando la domanda risarcitoria è proposta in cumulo con quella di annullamento, il giudice, pur avendo accertato l’improcedibilità della seconda, è comunque tenuto a pronunciarsi sulla prima per il carattere autonomo di essa e per il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., incorrendo altrimenti nel vizio di omessa pronuncia.

Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2022 e Cons. Stato, Sez. V, n. 727 del 2020, ivi richiamata. Su questa base, la domanda risarcitoria va delibata nel merito.

Nel merito, la domanda è inammissibile. Proposta in via del tutto generica nel ricorso introduttivo, essa è stata specificata soltanto con la memoria del 15 settembre 2023, che tuttavia non è stata notificata alle controparti: rimane pertanto inammissibile per genericità. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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