Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Toscana n. 827 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario sia stato notificato all’Amministrazione, sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la sentenza sia passata in giudicato. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, assegna un termine per provvedere, nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 769 del 17 luglio 2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo nominale di 500,00 euro per ciascuna annualità, oltre spese.

Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo, invocando l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 9 ottobre 2024, che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze il 20 febbraio 2025.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato poiché dagli atti non risulta che la sentenza sia stata eseguita. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero, ove non abbia già provveduto, di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo le somme liquidate.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato nella corresponsione ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo quanto stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., nel testo novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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