Assoggettabilità a VAS nulla se adottata dall’autorità procedente (TAR Lombardia n. 52 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La determina di assoggettabilità a VAS adottata dall’autorità procedente in luogo dell’autorità competente è affetta da incompetenza, vizio rilevabile ex actis e non sanabile per effetto del mero seguito dato all’atto dall’organo a legittimazione naturale. L’atto di ratifica che sana l’incompetenza relativa postula l’esternazione delle ragioni di interesse pubblico, la menzione dell’atto da convalidare, l’indicazione del vizio, la manifestazione dell’animus convalidandi e la produzione degli stessi effetti. Gli atti conclusivi della procedura di screening, pur connotati da provvisorietà, sono immediatamente impugnabili dal privato che ne contesti l’aggravio procedurale. La domanda risarcitoria per danno da ritardo richiede la prova, anche solo indiziaria, dell’an debeatur, non supplita dalla richiesta di liquidazione equitativa.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nello stampaggio metallico, presenta al Comune un’istanza di variante al P.G.T. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 97 della L.R. n. 12/2005, per ampliare l’opificio esistente mediante un fabbricato artigianale da adibire a magazzino su area contigua a destinazione residenziale.

Il Comune avvia il procedimento SUAP e quello di assoggettabilità a VAS. L’autorità procedente adotta le determinazioni conclusive della conferenza di servizi e poi la determina n. 292 del 27 luglio 2017. La società impugna l’atto deducendo incompetenza, violazione della normativa di settore ed eccesso di potere, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Comune eccepisce in rito la carenza d’interesse per la natura endo-procedimentale dell’atto e l’improcedibilità per sopravvenuto mutamento normativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato in materia di assoggettabilità a VIA, applicabile per eadem ratio, rileva che le procedure di screening, pur inserite nel più ampio procedimento di realizzazione dell’intervento, sono dotate di autonomia perché destinate a tutelare l’interesse ambientale ed esprimono una valutazione definitiva, potenzialmente lesiva. Da qui l’impugnabilità immediata degli atti conclusivi da parte del privato che contesti l’aggravio procedurale impostogli.

Quanto alla prospettata sopravvenuta carenza d’interesse per il nuovo quadro normativo, il Collegio la ritiene non condivisibile in applicazione del principio tempus regit actum.

Nel merito, coglie nel segno la censura di incompetenza, di carattere assorbente. La determina è stata adottata dall’autorità procedente e non dall’autorità competente, come richiesto dall’art. 4, comma 3-quater, della L.R. n. 12/2005. La circostanza emerge ex actis e non è contestata.

Il Comune sostiene che la determina sarebbe stata ratificata ex tunc dall’autorità competente per il seguito di fatto dato all’atto. Il Collegio esclude che una ratifica tacita possa produrre tale effetto. L’atto di ratifica postula l’esternazione delle ragioni di interesse pubblico giustificatrici del potere di sostituzione, la menzione dell’atto da convalidare, l’indicazione del vizio che lo inficia, una chiara manifestazione dell’animus convalidandi e la produzione degli stessi effetti dell’atto convalidato. Nel caso di specie non vi è traccia di un siffatto provvedimento, donde l’annullamento della determina.

La domanda risarcitoria, declinata come danno da ritardo, è invece infondata. La ricorrente assume di aver dovuto reperire altrove le aree per lo stoccaggio dei materiali, ma non offre alcun principio di prova del pregiudizio. Gli articoli 1226 e 2056 cod. civ. consentono la liquidazione equitativa solo quando sia provata l’esistenza di danni risarcibili e risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il preciso ammontare; grava sulla parte l’onere di provare l’an debeatur e ogni elemento utile alla quantificazione ragionevolmente disponibile, come affermato da Cass., Sez. III, n. 6329 del 2019. Le spese sono compensate stante la soccombenza parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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