Variante al PGT superata da nuovo piano: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2590 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica, l’approvazione nelle more di un nuovo strumento pianificatorio, anche solo parziale, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del piano superato, e ciò anche quando il nuovo atto abbia riprodotto la prescrizione impugnata. L’eventuale pronuncia sul primo atto sarebbe inutiliter data. Residua interesse solo in presenza di un atto applicativo puntuale che abbia negato un intervento edilizio in forza della disciplina impugnata. L’annullamento dello strumento urbanistico non comporta reviviscenza della precedente destinazione né applicazione di quella delle aree limitrofe, ma configura un obbligo di ripianificazione e una zona bianca.
Il Fatto
Le società ricorrenti e un comproprietario impugnavano la delibera di adozione della variante generale del piano di governo del territorio di un comune, unitamente agli atti della valutazione ambientale strategica, chiedendo anche il risarcimento del danno. Le aree di proprietà ricadevano in un ambito di trasformazione che la variante aveva azzonato come zona agricola, dopo che i ricorrenti avevano presentato istanza di avvio della progettazione preliminare del proprio piano attuativo e richiesta di stralcio dal comparto.
Con motivi aggiunti impugnavano poi la delibera di approvazione definitiva della medesima variante. Nel corso del giudizio il comune approvava una nuova variante parziale al piano, che confermava l’azzonamento agricolo del comparto. I ricorrenti chiedevano il rinvio della trattazione per riunire la nuova impugnazione; il Collegio eccepiva in udienza la possibile improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’istanza di rinvio, respingendola per ultroneità: i ricorsi sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La nuova variante approvata nel 2024 ha confermato l’azzonamento come agricolo del comparto in cui ricadono le aree dei ricorrenti.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, allorché intervenga un altro strumento completamente sostitutivo del precedente, nessun interesse residua a discutere di quest’ultimo, anche quando il nuovo ne abbia riprodotto la prescrizione, palesandosi altrimenti una pronuncia inutiliter data. La conclusione è coerente con il principio per cui l’annullamento giurisdizionale dello strumento urbanistico non determina l’automatica riacquisizione della precedente destinazione: l’area diviene zona bianca e l’amministrazione è tenuta a esercitare la propria potestà di conformazione del territorio, anche prescindendo dall’istanza del privato.
Nella specie non risulta alcun atto puntuale del comune che, in applicazione delle previsioni impugnate, abbia negato un intervento edilizio: solo in tale ipotesi si giustificherebbe un interesse concreto all’annullamento. Non assume rilievo la pendenza di un procedimento per l’approvazione di un piano attuativo mai concluso, poiché l’eventuale annullamento delle previgenti previsioni non determinerebbe l’automatica riattivazione del procedimento, stante l’entrata in vigore di una diversa disciplina urbanistica.
Quanto alla natura dell’atto successivo, il Tribunale distingue l’atto meramente confermativo da quello di conferma in senso proprio: solo il secondo, adottato previa nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi, è autonomamente lesivo e impugnabile. La variante del 2024, per le aree dei ricorrenti, è qualificata come atto confermativo in senso proprio, frutto di una globale rivisitazione dell’assetto urbanistico, non rilevando che la singola area non abbia subito modifiche, poiché la destinazione impressa scaturisce da una rinnovata valutazione inserita nel nuovo equilibrio pianificatorio.
Il Collegio dichiara pertanto improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. La domanda risarcitoria è assorbita, stante la formulazione assolutamente generica. Le spese sono compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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