Variante al piano di lottizzazione e sopravvenienze urbanistiche e paesaggistiche (C.G.A.R.S. n. 830 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di approvazione di una variante funzionale a un piano di lottizzazione convenzionato va valutato alla luce delle sopravvenienze normative e pianificatorie intervenute prima della riedizione del potere, anche se anteriori al passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato il precedente provvedimento negativo. Le situazioni giuridiche durevoli soggiacciono a una successione cronologica di regole che non confligge con il giudicato ma ne disciplina l’esercizio successivo. Il piano paesaggistico prevalente e non impugnato condiziona la compatibilità dell’intervento. Il piano di lottizzazione perde efficacia decorso il termine decennale ordinario dei piani attuativi. La variante che trasla le edificazioni è sostanziale e richiede il consenso di tutti i lottizzanti.

Il Fatto

Gli appellati, comproprietari di un fondo in zona C3/39 del P.R.G. del Comune di Noto, erano titolari di un piano di lottizzazione approvato con delibera consiliare n. 17/2011 e mai convenzionato. Presentavano istanza di variante funzionale per una diversa dislocazione dei manufatti. Il Comune, con delibera n. 40 del 31 agosto 2022, esprimeva parere negativo all’approvazione della variante e al convenzionamento, richiamando la sopravvenuta istituzione del Parco Archeologico, le prescrizioni del piano paesaggistico approvato nel 2017, la scadenza del piano e la carenza della documentazione ambientale.

Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 2284/2023 accoglieva il ricorso e respingeva la domanda risarcitoria. Il Comune proponeva appello, contestando nel merito la ritenuta non ostatività dei vincoli sopravvenuti e la loro asserita portata retroattiva.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello e riforma la decisione di primo grado. Il primo motivo è fondato: il piano paesistico non risulta impugnato e il lotto ricade in Zona di Tutela 2, paesaggio locale 13f, con potenzialità edificatorie assai limitate; l’incompatibilità del piano di lottizzazione con le norme di attuazione del piano è evidente e prescinde dall’istituzione del Parco.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la sopravvenienza incide sulle situazioni giuridiche durevoli nel tratto dell’interesse che si svolge dopo il giudicato, determinando una successione cronologica di regole. Pertanto la nuova valutazione comunale era dovuta, anche con riguardo ai profili paesaggistici e archeologici emersi nel corso del procedimento.

Il secondo profilo concerne l’autorizzazione paesaggistica del 23 maggio 2012: essa aveva validità decennale ed è ormai scaduta; inoltre era condizionata e rimandava a successive autorizzazioni per ogni singolo intervento. Il terzo profilo attiene alla scadenza del piano attuativo: il termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione è riconducibile alla durata massima ordinaria dei piani attuativi, superato il quale occorre una nuova pianificazione.

Quanto al quarto motivo, il primo giudice ha omesso di verificare che la traslazione delle edificazioni costituisce variante sostanziale. Il piano di lottizzazione, quale strumento di pianificazione attuativa concordata, richiede per ogni variante il consenso di tutte le parti interessate.

Infine, la pretesa risarcitoria è caratterizzata da litispendenza e va esaminata nell’appello contestualmente discusso. Le spese del doppio grado sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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