Controllo giudiziario non svuota il giudizio sull’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 2742 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione dell’impresa destinataria di interdittiva antimafia al controllo giudiziario ex art. 34-bis cod. antimafia sospende ope legis l’efficacia del provvedimento prefettizio, ma non fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione sul ricorso amministrativo, che del controllo costituisce presupposto. I due giudizi sono autonomi: quello amministrativo valuta in prospettiva statica la legittimità dell’interdittiva e la sufficienza del compendio indiziario al momento dell’adozione; quello di prevenzione opera in prospettiva dinamica, accertando la possibilità di risanamento e il carattere occasionale dell’infiltrazione. Ne deriva che il riconoscimento dell’occasionalità da parte del giudice della prevenzione non rende automaticamente sproporzionata la misura ablatoria. Il giudice amministrativo sindaca la valutazione prefettizia ab estrinseco, verificandone la ragionevolezza e la non manifesta illogicità.

Il Fatto

Il Prefetto di Catania ha adottato un’informazione interdittiva antimafia nei confronti della ditta individuale del ricorrente. Il provvedimento valorizza una lunga serie di elementi: precedenti e procedimenti penali risalenti, una condanna del 2018 per detenzione aggravata di sostanza stupefacente, la revoca nel 2017 di una misura di prevenzione, rapporti di parentela e affinità con soggetti ritenuti vicini a un clan mafioso, un comodato di terreni concessi da un’affine, quattro controlli con soggetti controindicati tra il 2016 e il 2019.

Il ricorrente ha impugnato l’interdittiva, dolendosi dell’insufficienza e della vetustà degli indizi e dell’omessa considerazione del provvedimento di revoca della sorveglianza speciale. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti endoprocedimentali e ha rappresentato che il Tribunale di Catania, in sede di prevenzione, aveva ammesso l’impresa al controllo giudiziario, riconoscendo così l’occasionalità dei contatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si sofferma anzitutto sul rapporto tra le due misure. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7 del 13 febbraio 2023, ribadisce che l’ammissione al controllo giudiziario non incide sulla procedibilità del ricorso amministrativo. Qualora il ricorso fosse accolto, verrebbe meno la stessa ragione del controllo, di cui l’interdittiva è presupposto.

Il Tribunale esclude anche l’opposto: il riconoscimento dell’occasionalità da parte del giudice della prevenzione non rende automaticamente sproporzionata la misura. Il giudizio di occasionalità ha natura e funzione diverse dal giudizio sulla legittimità dell’interdittiva. Constata inoltre l’esistenza di un dibattito ancora aperto, segnalando la recente ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione sul sindacato del giudice della prevenzione.

Nel merito, il Collegio ritiene il compendio indiziario sufficientemente solido. La condotta di vita del ricorrente, per numero e distribuzione temporale dei procedimenti, non è improntata alla legalità. Alla condanna del 2018 si connette un indizio di contatto con ambienti mafiosi, considerata l’ingente quantità di stupefacente sequestrata in un magazzino di sua proprietà. Quanto alla revoca della sorveglianza speciale, essa intervenne “allo stato degli atti”, quando il procedimento penale era ancora in corso.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la valutazione prefettizia mantiene autonomia rispetto all’esito del giudizio penale (Cons. Stato, Sez. III, n. 8733 del 2024). I quattro controlli successivi al 2012 dimostrano che il ricorrente ha continuato a frequentare soggetti con precedenti rilevanti ai sensi della normativa antimafia. Ai rapporti di parentela si aggiunge la condotta diretta e il rapporto economico con gli affini. Il sindacato giurisdizionale resta ab estrinseco, in termini di ragionevolezza e proporzionalità della prognosi.

Quanto alla collaborazione preventiva ex art. 94-bis cod. antimafia, il Prefetto l’ha specificamente valutata ed esclusa. La mancata partecipazione al procedimento, pur essendo l’interessato invitato a presentare osservazioni, ha inciso sulla prognosi di concreta collaboratività dell’impresa. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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