Occupazione legittima: il Tar deve sollevare conflitto di giurisdizione (C.G.A.R.S. n. 828 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio riassunto davanti al giudice amministrativo a seguito di declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, il Tar che riqualifichi parte della domanda come richiesta di determinazione dell’indennità di occupazione legittima e la ritenga devoluta al giudice civile non può limitarsi a dichiarare la carenza di giurisdizione amministrativa. Poiché in tal modo non condivide la statuizione in rito del giudice civile, che aveva negato la propria giurisdizione sull’intera azione, deve sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., salvo che le Sezioni unite si siano già pronunciate nel medesimo processo. La diversa conclusione vanifica la translatio iudicii, svilisce la riqualificazione operata e compromette l’effettività della tutela giurisdizionale. La riqualificazione della domanda è ammessa entro i limiti del contenuto sostanziale della pretesa e dei fatti costitutivi allegati, senza che ciò integri violazione dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile interessato da un procedimento di occupazione temporanea e d’urgenza finalizzato all’esproprio per la realizzazione di un’opera ferroviaria, ha convenuto davanti al Tribunale di Catania il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del procedimento e la condanna al risarcimento dei danni. Le occupazioni si sono succedute in forza di provvedimenti autorizzativi e di una proroga quinquennale, fino alla restituzione del bene, avvenuta senza che l’opera fosse realizzata e senza che fosse emesso il decreto di esproprio. Il giudice civile ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.

Riassunta la causa davanti al TAR Sicilia, questo ha respinto la domanda risarcitoria per carenza di prova del danno e ha riqualificato una parte della pretesa come richiesta di determinazione dell’indennità di occupazione legittima, dichiarando su di essa il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, senza sollevare conflitto. L’appellante ha contestato entrambi gli approdi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene corretta l’operazione di riqualificazione compiuta in primo grado. Il giudice deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta, e la qualificazione giuridica può essere diversa da quella indicata dalla parte, purché restino immutati i fatti costitutivi. Nel caso concreto la perizia allegata all’atto di citazione quantificava innanzitutto l’indennità per il periodo di occupazione legittima: la pretesa è quindi stata ascritta a un titolo diverso, l’art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001, anziché all’art. 2043 cod. civ., senza mutazione dei fatti. Ne consegue il rigetto dell’eccezione di inammissibilità per tardività, poiché nessuna domanda nuova è stata introdotta nel giudizio di riassunzione.

Quanto all’individuazione del giudice, la ripartizione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa in materia espropriativa è inderogabile per ragioni di connessione: l’art. 53 d.P.R. n. 327/2001 e l’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. riservano al giudice civile la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti ad atti ablativi. Non opera quindi il principio di concentrazione invocato dall’appellante.

È invece fondata la censura subordinata. Il Tar ha declinato la giurisdizione osservando che il giudice civile non aveva negato la propria sulla domanda riqualificata, ma l’argomento è ingiustificatamente formale. Il Tribunale aveva denegato la giurisdizione sull’intera azione; il Tar, riqualificandone una parte e attribuendola al giudice ordinario, ha implicitamente disatteso quella statuizione. La declaratoria di carenza, senza conflitto, rende sostanzialmente inutile la riqualificazione e vanifica la richiesta di tutela.

Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 77 del 2007, che ha imposto il coordinamento tra giurisdizioni a garanzia dell’effettività della tutela, e il sistema dell’art. 59 l. n. 69/2009 e dell’art. 11 cod. proc. amm., volto a evitare il palleggio dei giudizi. Ricorrono entrambe le condizioni: il Tar non ha condiviso la declinatoria civile e le Sezioni unite non si sono pronunciate nel processo.

Il secondo motivo è respinto. Il primo giudice ha indicato puntualmente le ragioni della carenza di prova per ogni voce di danno e l’inadeguatezza della perizia, mero elenco di voci economiche. La sentenza Sez. un. n. 33645 del 2022, invocata dall’appellante, riguarda l’occupazione sine titolo di privati e non è estensibile alla pubblica amministrazione. L’appello è quindi accolto in parte, con annullamento della sentenza nella parte relativa alla declinatoria e rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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