Variante al PRG in co-pianificazione e necessaria notifica alla Provincia (TAR Marche n. 651 del 30.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema della L.R. Marche n. 34/1992, come modificata dalla L.R. n. 19/2001, l’approvazione del P.R.G. e delle sue varianti è esito di un procedimento di co-pianificazione tra Comune e Provincia. Quando il Comune si adegua in toto alle prescrizioni del parere di conformità provinciale, il ricorso avverso il piano va notificato, a pena di inammissibilità, anche alla Provincia, salvo che si censuri l’omesso adeguamento o si deduca un vizio procedurale ascrivibile unicamente al Comune. L’inammissibilità del ricorso introduttivo si estende ai motivi aggiunti proposti avverso l’atto di adeguamento cartografico, che non vive di vita autonoma. Il comma 9 dell’art. 26 non fissa alcun termine perentorio per gli adempimenti di adeguamento degli elaborati tecnici e cartografici.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’area di circa 5400 mq nel territorio comunale, impugnavano la deliberazione consiliare di approvazione definitiva della variante al P.R.G. in adeguamento al P.T.C. provinciale, nella parte in cui all’area veniva attribuita una destinazione non edificabile, con modifica peggiorativa rispetto alla precedente. Chiedevano l’annullamento e il ripristino della destinazione urbanistica anteriore.

Con motivi aggiunti impugnavano poi la successiva deliberazione consiliare di presa d’atto dell’avvenuto adeguamento degli elaborati tecnici e cartografici del piano. Il Comune, costituitosi, eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa notifica alla Provincia, non costituita in giudizio quanto al ricorso e destinataria invece dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie l’eccezione preliminare. Richiamando un orientamento consolidato del giudice amministrativo marchigiano — T.A.R. Marche n. 577/2015 e n. 841/2015 — e la condivisa posizione del Consiglio di Stato (Sez. IV n. 846/2016), il Collegio ricostruisce il procedimento di approvazione del piano come co-pianificazione tra Comune e Provincia, alla luce dell’art. 26 della L.R. n. 34/1992. Quando il Comune recepisce pedissequamente il parere provinciale, l’atto finale, pur formalmente comunale, sostanzialmente incorpora la determinazione provinciale: la Provincia è dunque contraddittore necessario.

La regola conosce due eccezioni, entrambe estranee alla specie: la censura dell’omesso adeguamento a una prescrizione provinciale e il vizio procedurale ascrivibile al solo Comune (sul punto il richiamo a T.A.R. Marche n. 244/2024). Dall’inammissibilità del ricorso introduttivo deriva quella dei motivi aggiunti, poiché la delibera impugnata con questi ultimi costituisce atto consequenziale privo di autonomia, ai sensi dell’art. 26, comma 9, L.R. n. 34/1992.

Il Collegio esamina poi, per completezza, i motivi intesi a dimostrare l’ammissibilità delle censure. La tesi del “guscio vuoto” — un Consiglio che avrebbe delegato al R.U.P. l’adeguamento cartografico, senza rispettare il termine perentorio del comma 6, lett. a), dell’art. 26 — non regge: il comma 9 non prevede alcun termine, e la delibera di approvazione definitiva resta distinta dalla successiva verifica sull’operato del R.U.P., avvenuta con l’atto del 2015. Infondate anche le doglianze sull’art. 32 della L. n. 69/2009, essendo stati pubblicati delibere ed elaborati aggiornati.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale esclude che l’istruttoria svolta dal R.U.P. trasformi la presa d’atto in un nuovo provvedimento di approvazione: la revisione di tavole e norme tecniche è esattamente il contenuto dell’adeguamento. Il modus procedendi è legittimo e può generare, solo in via ipotetica, dubbi sulla normativa applicabile nelle more dell’adeguamento; ma la legittimazione a censurarlo spetta al privato interessato, non al quisque de populo. Nel caso concreto il procedimento S.U.A.P. era stato attivato da altro soggetto e la destinazione dell’area dei ricorrenti era rimasta invariata: nessun pregiudizio è configurabile.

Ricorso e motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore del Comune, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori; nulla per la Provincia, non costituita sui motivi aggiunti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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