La variante al PRG prevale sulle prescrizioni esecutive e ammette il commerciale (C.G.A.R.S. n. 82 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di contrasto tra le prescrizioni esecutive delle zone produttive e la sopravvenuta variante generale al P.R.G., prevale quest’ultima, che determina la decadenza degli effetti delle norme antecedenti incompatibili. La nozione di zona produttiva comprende anche l’attività commerciale, poiché le norme tecniche di attuazione della variante e del piano di programmazione urbanistica del settore commerciale ammettono espressamente tale destinazione nelle zone D1 e D2. Il diniego di permesso di costruire fondato su una lettura restrittiva delle sole prescrizioni esecutive è pertanto illegittimo e va annullato, con effetto conformativo al rilascio del titolo.
Il Fatto
La società appellante, promittente acquirente di un’area ricadente in zona D2 del P.R.G. di Palermo e inserita nel Piano Particolareggiato “Via della Resurrezione”, chiedeva al Comune il permesso di costruire per una grande struttura di vendita di livello inferiore, alimentare e non.
Il Comune rigettava l’istanza sul rilievo che l’art. 4, comma 1, delle prescrizioni esecutive delle zone produttive consentirebbe solo costruzioni adibite ad attività industriali, artigianali e di deposito, e che l’art. 7, comma 4 riserverebbe le attività commerciali ai soli lotti indicati per attività direzionali. Il TAR Sicilia, Sez. II, con sentenza n. 2501/2022, respingeva il ricorso nel merito. La società proponeva appello, riproponendo le censure di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. individua la questione di diritto in termini squisitamente ermeneutici: stabilire se nella nozione di zona produttiva possa rientrare un impianto commerciale. Il Comune sostiene un’interpretazione restrittiva delle prescrizioni esecutive; l’appellante invoca la disciplina sopravvenuta. La Corte rileva anzitutto un contrasto tra le fonti della disciplina urbanistica locale.
Le prescrizioni esecutive del luglio 1998 potrebbero giustificare la lettura restrittiva. A diverse conclusioni conduce però la variante generale al P.R.G. approvata con D.Dir. 558 e 124/DRU/02: l’art. 13 delle N.T.A. prevede che in tutte le zone D siano ammesse le destinazioni d’uso industriale, artigianale e commerciale, comprensive dei depositi di merci e dei servizi connessi.
Poiché si tratta di una norma regolamentare sopravvenuta, essa prevale sulle antecedenti prescrizioni esecutive, decretandone la decadenza degli effetti in quanto incompatibili. Nella stessa direzione depongono le norme tecniche del piano di programmazione urbanistica del settore commerciale: l’art. 4 annovera le zone D1 e D2 tra quelle in cui è possibile realizzare interventi commerciali, e l’art. 8 consente in tali zone tutti i settori merceologici.
La Corte ritiene quindi che la disciplina sopravvenuta orienti l’interpretazione delle prescrizioni esecutive del 1998 nel senso di ammettere anche la costruzione di manufatti adibiti a uso commerciale. L’area ricade in Z.T.O. D2 e nel Piano Particolareggiato “Via della Resurrezione”, che la individua in lotti produttivi B10, B11 e B13. Anche a voler ritenere applicabili gli artt. 4 e 7 delle prescrizioni esecutive, essi vanno letti nel senso che in zona produttiva può rientrare un’attività commerciale.
L’appello è pertanto fondato: la sentenza è riformata e il diniego annullato. L’effetto conformativo è il rilascio del permesso di costruire, non essendo state rappresentate ulteriori cause ostative. Le spese del doppio grado sono compensate per la non agevole interpretazione della normativa applicabile.
Nota della Redazione
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