Variante semplificata al R.U. e conferma propria: interesse e onere di impugnazione (TAR Toscana n. 90 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La variante al regolamento urbanistico che non modifica le norme tecniche di attuazione dalle quali discende il pregiudizio lamentato, limitandosi a confermarle, non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse, poiché il suo eventuale annullamento non rimuoverebbe la disciplina lesiva, introdotta da una precedente variante non impugnata. La distinzione tra conferma mera e conferma propria rileva sul piano dell’onere di impugnazione: solo la seconda presuppone un nuovo esame degli interessi e riapre i termini. L’inammissibilità non si estende alle censure che investono un vizio autonomo della variante, segnatamente la valutazione di compatibilità con la pianificazione paesaggistica regionale. Il mancato adeguamento al P.I.T. non vizia la variante, ma impedisce soltanto il perfezionarsi degli effetti che la legge regionale vi ricollega.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria, nel territorio comunale, di un terreno sul quale il regolamento urbanistico approvato nel 2006 consentiva l’edificazione mediante intervento diretto, previa presentazione di un progetto di massima. Un edificio logistico è stato in seguito realizzato in forza di un permesso di costruire del 2012.

Con il ricorso la società impugna, in parte qua, le deliberazioni consiliari con le quali è stata approvata una variante semplificata al R.U., lamentando che l’art. 37 delle norme tecniche di attuazione, nel rinviare alle limitazioni dell’art. 73, avrebbe classificato il fondo tra le aree a pericolosità idraulica molto elevata, comprimendone le potenzialità edificatorie. Il Comune e la Regione eccepiscono l’inammissibilità per intervenuta formazione del giudicato amministrativo sulla disciplina anteriore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio della decisione, escludendo che le circostanze rappresentate dalla ricorrente integrino i caratteri di eccezionalità richiesti dall’art. 71, comma 1-bis, cod. proc. amm. Passa poi all’esame dell’eccezione preliminare, che ritiene fondata nei termini di seguito precisati.

Dalla documentazione in atti risulta che la classificazione idraulica di pericolosità elevata e molto elevata del fondo deriva dalla variante al piano strutturale approvata nel 2014, recepita dalla coeva variante al R.U., che aveva già introdotto il rinvio dell’art. 37 alle limitazioni dell’art. 73 e l’impegno della proprietà a predisporre a proprie spese il progetto esecutivo di messa in sicurezza idraulica. La variante del 2018 non ha modificato nessuna delle due disposizioni.

Il Tribunale verifica quindi se la variante impugnata integri una conferma propria o una conferma mera. La ricorrente non allega alcun elemento obiettivo dal quale inferire che l’amministrazione abbia riesaminato la disciplina dell’area, rivalutando gli interessi in gioco. La pacifica assenza di modifiche agli artt. 37 e 73 costituisce perciò il frutto di una conferma mera, non di una conferma in senso proprio, secondo la distinzione ribadita dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2023, n. 7343; Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2023, n. 4399). Poiché la classificazione e la disciplina pregiudizievoli discendono dalle varianti del 2014, l’impugnazione della variante del 2018 incorre nell’inammissibilità eccepita.

La conclusione vale per il primo motivo e travolge il secondo, di carattere strumentale, là dove contesta l’inesistenza delle condizioni per ricorrere alla variante semplificata ai sensi dell’art. 30, comma 2, della l.r. n. 65/2014. Il motivo è altresì inammissibile per genericità e comunque infondato, poiché la norma richiamata riguarda le varianti al piano strutturale, non quelle al regolamento urbanistico.

L’inammissibilità non si estende invece al terzo motivo, che investe l’unico vizio autonomo: la pretesa inadeguatezza della valutazione di compatibilità con la pianificazione paesaggistica regionale. Il motivo è però infondato. La conferenza di servizi, convocata a norma dell’art. 31 della l.r. n. 65/2014, ha ritenuto che una variante di carattere prettamente normativo non consentisse valutazioni di tipo paesaggistico. Ha quindi espunto dal titolo il riferimento all’adeguamento e rinviato la verifica di compatibilità ai singoli procedimenti autorizzatori ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Tale scelta è conforme al parere della conferenza e non incoerente rispetto al parere negativo della Soprintendenza, che nella sostanza non risulta contraddetto. Il mancato adeguamento non vizia la variante, ma impedisce solo il perfezionarsi degli effetti previsti dall’art. 143, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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