Variante urbanistica e giudicato civile: legittimo il vincolo confermativo di destinazione esistente (Cons. Stato n. 4657 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole che, in pendenza dell’esecuzione di un giudicato civile di demolizione e restituzione, confermi la destinazione urbanistica di un’area a impianti tecnologici di interesse pubblico già in essa esistente. L’esercizio del potere pianificatorio non integra sviamento né elusione del giudicato quando risponde all’esigenza di assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale, in attesa del reperimento di una localizzazione alternativa. Il vincolo ablatorio che non impone trasformazioni ulteriori rispetto alla situazione in atto non contrasta con gli artt. 9 e 1 del d.P.R. n. 327/2001, dovendosi garantire al manufatto una nuova legittimazione all’uso dopo la cessazione del contratto di locazione. La successiva dismissione e il trasferimento dell’impianto confermano la coerenza dell’operato dell’amministrazione, non la sua irragionevolezza.

Il Fatto

Un’area privata, sulla quale insisteva una cabina di riduzione del gas metano, era stata concessa in locazione al Comune fino al 1999. Alla scadenza, pronunce civili, confermate in appello, avevano ordinato la demolizione del manufatto e la restituzione del terreno ai proprietari. Nelle more dell’esecuzione, il Comune ha adottato una variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, sottoponendo l’area a vincolo ablatorio con destinazione a impianti tecnologici di interesse pubblico.

I proprietari e la loro dante causa hanno impugnato gli atti dinanzi al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso. Hanno quindi appellato, deducendo lo sviamento dell’azione amministrativa, l’illegittimità del vincolo su opera preesistente non soggetta a trasformazione e la contraddittorietà dell’agire comunale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge i tre motivi. Sul primo, esclude che le delibere siano state adottate per aggirare il giudicato civile: dagli atti emerge che il gestore del servizio aveva inizialmente escluso la possibilità di spostare la cabina, costringendo l’amministrazione a usare gli strumenti urbanistici per assicurare la continuità della fornitura del gas.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che le censure non colgono le peculiarità del caso: un manufatto funzionale a un servizio pubblico, realizzato su suolo privato e già utilizzato per la collettività in forza del contratto di locazione, necessitava di una nuova legittimazione all’uso dopo la cessazione del rapporto. Il vincolo, quindi, non imponeva trasformazioni ulteriori e non violava gli artt. 9 e 1 del d.P.R. n. 327/2001, ma confermava la destinazione esistente.

Sul terzo motivo, la successiva realizzazione del trasferimento della cabina e la restituzione dell’area, avvenuta previa rimozione del manufatto, non dimostrano l’irragionevolezza dell’operato comunale. Al contrario, confermano la correttezza di una procedura che ha contemperato l’interesse dei privati alla restituzione con la necessità di garantire sicurezza e continuità del servizio, in attesa di una localizzazione alternativa reperita solo dopo una seconda relazione tecnica.

La Corte ritiene infine coerente il rigetto delle osservazioni dirette a diversa destinazione, poiché nel periodo di riferimento l’area era effettivamente occupata dagli impianti e il trasferimento appariva improbabile; la successiva cessione di una porzione al Comune conferma la vocazione dell’area a servizi pubblici. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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