Trasferimento per situazioni straordinarie: la carenza istruttoria sul supporto familiare (Cons. Stato n. 4619 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di trasferimento per situazioni straordinarie è illegittimo per carenza d’istruttoria e illogicità della motivazione quando l’amministrazione fonda il rigetto sulla fungibilità dell’assistenza da parte di altri congiunti in contrasto con la documentazione sanitaria acquisita, che quella fungibilità esclude. La motivazione imperniata sulle esigenze di servizio, se non anticipata nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, integra autonoma violazione del contraddittorio procedimentale. La sopravvenuta cessazione delle ragioni della richiesta, non portata a conoscenza del giudice di primo grado, non determina improcedibilità dell’originario ricorso, permanendo un interesse quantomeno morale alla decisione.
Il Fatto
Un appuntato della Guardia di finanza aveva chiesto il trasferimento «per situazioni straordinarie» presso un reparto della provincia di Lecce, per assicurare supporto assistenziale al padre affetto da gravi patologie psichiche. Il Comando Generale respinse l’istanza: le esigenze assistenziali potevano essere soddisfatte dal fratello e dagli altri congiunti presenti in loco, mentre prevalevano le esigenze di servizio, data la carenza di personale nella provincia di Roma e l’esubero in quella di Lecce.
Il TAR Lazio annullò il provvedimento per genericità della motivazione sulle esigenze di servizio, non esplicitate nel preavviso di rigetto, e per carenza d’istruttoria e contraddittorietà, avendo l’amministrazione ignorato la relazione sanitaria richiesta e poi non valutata. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, per il decesso del genitore avvenuto in pendenza del giudizio di primo grado. La doglianza è infondata: l’evento non era stato comunicato al TAR e il ricorrente ha comunque conservato un interesse quantomeno morale alla decisione, ribadito nel grado d’appello insieme all’interesse risarcitorio.
Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene assorbente il vizio di carenza d’istruttoria, contraddittorietà e illogicità della motivazione confermato dagli atti di causa. L’appellante sosteneva che la documentazione sanitaria era stata sottoposta al Direttore di Sanità del Comando Generale, il cui parere era richiamato per relationem nella determinazione impugnata.
La Corte confronta il contenuto dei due atti e rileva il contrasto. La relazione del Dipartimento di salute mentale dell’ASL di Lecce indicava che il padre, già dal 2006, manifestava turbe depressive e ideazione autolesionistica in concomitanza con l’idea dell’allontanamento del figlio per lavoro, concludendo che era «consigliabile la presenza domiciliare del figlio per le cure del paziente». Il parere tecnico della Direzione di sanità si era invece limitato a ribadire la necessità di assistenza continua, senza avallare la possibilità, affermata nel provvedimento, che tale assistenza fosse prestata da un diverso congiunto.
Il diniego si fonda dunque su un presupposto — la fungibilità dell’assistenza — smentito dalla documentazione che l’amministrazione aveva acquisito. La motivazione non regge al vaglio di logicità, perché assume un fatto contrario alle risultanze istruttorie senza spiegarne le ragioni. Il Collegio conferma pertanto l’annullamento disposto dal TAR e respinge l’appello, compensando le spese processuali in ragione della risalenza dei fatti e della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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