Terapia ABA nei LEA e risarcimento per ritardo nell’erogazione (TAR Calabria n. 1376 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il metodo ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo approvate in attuazione della legge n. 134/2015, sicché l’amministrazione sanitaria è tenuta a garantirne l’effettiva erogazione, in forma diretta o indiretta mediante rimborso. La relativa pretesa, ove richieda l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, anche solo omissione, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a. La mancata erogazione delle prestazioni prescritte dalla stessa struttura pubblica integra lesione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e la fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., con danno non patrimoniale liquidabile in via equitativa.
Il Fatto
Al minore, figlio della ricorrente, è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASP di Crotone, che in più occasioni ha ritenuto opportuna la terapia ABA in complementarità con il programma domiciliare. La madre, nella sua funzione di genitore responsabile, ha chiesto all’Azienda l’erogazione delle prestazioni, senza ottenere risposta.
Adito il Tribunale ordinario, questi ha adottato provvedimenti cautelari e poi ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR l’accertamento del silenzio-rifiuto, la condanna all’erogazione diretta o al rimborso e il risarcimento del danno. L’ASP, costituitasi tardivamente, ha sostenuto l’incompletezza delle richieste e l’inesclusività del metodo ABA.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione pregiudiziale di giurisdizione. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 1781 del 2022, afferma che la domanda di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi rinvenire l’intermediazione provvedimentale anche nell’omissione dell’amministrazione sulla richiesta dell’interessato.
Nel merito, il Collegio rileva che il Servizio di Neuropsichiatria ha considerato opportuna la terapia ABA già in tre distinte occasioni. Se è vero che tale metodo non è l’unico idoneo rispetto al disturbo, è altrettanto vero che esso è quello individuato dalla stessa Azienda come proposta terapeutica.
In punto di diritto, il Tribunale ricorda che la giurisprudenza ha chiarito l’inclusione del metodo ABA nei LEA, dovendosi garantire l’effettivo trattamento, anche mediante erogazione indiretta, per realizzare quella prestazione di risultato rappresentata dal riconoscimento del trattamento nei livelli essenziali. Richiama in proposito Cons. Stato, Sez. III, n. 8708 del 2023 e TAR Calabria n. 424 del 2024.
Le domande sono pertanto accolte. Il Tribunale accerta l’obbligo dell’ASP di fornire, previa visita che attualizzi il piano terapeutico, le prestazioni già indicate, in forma diretta presso centri specializzati ABA o in forma indiretta mediante rimborso delle spese sostenute presso centri privati. Non ritiene necessaria, allo stato, la condanna al pagamento di una somma per l’inadempimento, restando disponibile il rimedio dell’ottemperanza.
Quanto al danno, il Collegio ritiene integrata la lesione del diritto alla salute di rilievo costituzionale, non solo astratta ma concreta, per essere stato precluso al minore il miglioramento delle condizioni. Richiamata Cass. Civ., Sez. Un. n. 26972 del 2008, liquida il danno non patrimoniale in via equitativa per ogni anno di ritardo, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, e condanna l’Azienda alle spese.
Nota della Redazione
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