Cessazione materia non presunta per accesso budget sanitario e interesse ricorso (C.G.A.R.S. n. 16 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che l’operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, cosicché il nuovo assetto favorevole al ricorrente risulti incontrovertibile e non revocabile in dubbio. Non integra tale effetto la nota con cui l’amministrazione si limiti a manifestare l’intendimento di trasferire un budget, subordinandone espressamente l’attuazione a eventi futuri e incerti o all’esito di contenziosi pendenti. La declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, fondata sulla mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti annuali di determinazione del budget, non è superata dalla sopravvenienza di atti che non attribuiscano il bene della vita richiesto. Le ragioni sostanziali della pretesa, ivi comprese quelle legate al fabbisogno assistenziale territoriale, restano irrilevanti ove difetti la condizione dell’azione.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata per la terapia fisica e la riabilitazione chiedeva all’A.S.P. competente l’incremento del budget per le annualità dal 2017 al 2020, sostenendo che nel distretto di riferimento il fabbisogno assistenziale territoriale fosse rimasto invariato anche dopo la chiusura dell’unica struttura concorrente. L’azienda riscontrava negativamente l’istanza di incremento e una distinta istanza di accesso con tre note dell’aprile 2020.
Il TAR Sicilia dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la società non aveva impugnato alcun atto di determinazione del budget: né quelli delle annualità consolidate, né quello del 2019, già oggetto di ricorso respinto, né quello del 2020, non ancora emanato e poi non gravato. La società proponeva appello, deducendo l’omessa considerazione di due note aziendali sopravvenute del luglio e del novembre 2020, asseritamente riconoscitive del diritto all’integrazione del budget.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la dedotta cessazione della materia del contendere. Richiamata la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 7606 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 7438 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 303 del 2024), distingue la cessazione dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima postula un assetto sostanziale interamente satisfattivo, idoneo al giudicato sostanziale; la seconda ricorre quando l’eventuale annullamento diviene inutile o la parte receda dall’interesse.
Nel caso concreto le due note richiamate dall’appellante non superano tale vaglio. La prima enuncia il mero intendimento di trasferire il budget già assegnato alla struttura concorrente, ma “dopo l’emanazione del D.A. di decadenza” e “salvo diverso avviso” dell’Assessorato. La seconda si limita a congelare l’importo in attesa dell’esito del contenzioso sull’accreditamento. Si tratta, per il Collegio, di mere manifestazioni di intenti, condizionate a eventi futuri e incerti.
Il primo motivo d’appello è quindi respinto anche sotto altro profilo. Le note sono sopravvenute alla notifica del ricorso di primo grado e non erano state autonomamente gravate. Soprattutto, esse non potevano incidere sul petitum demolitorio originario, volto all’annullamento dei dinieghi di incremento e di accesso. Il TAR aveva correttamente rilevato che l’annullamento di quegli atti non avrebbe inciso su budget consolidati o non ancora approvati.
Quanto al secondo motivo, il Collegio lo dichiara parimenti infondato. Il primo giudice aveva ancorato l’inammissibilità alla mancata impugnazione dei provvedimenti annuali di determinazione del budget. Le ragioni sostanziali addotte dall’appellante, incentrate sul fabbisogno assistenziale territoriale, si palesano perciò irrilevanti: non possono integrare la condizione dell’azione accertata come mancante, né il giudice avrebbe potuto vagliarle per superare l’ostacolo processuale.
L’appello è quindi respinto nel merito, con assorbimento dell’eccezione di inammissibilità. La parziale novità delle questioni e la condotta dell’amministrazione giustificano la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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