Obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato del giudice ordinario in materia di Carta del docente (TAR Lazio n. 11276 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., deve dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici pregressi, quando l’amministrazione non abbia provveduto nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. L’accoglimento del ricorso comporta l’ordine all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con la nomina fin da ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, mentre la condanna alle penalità di mora postula una verifica sulla perdurante inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito davanti al tribunale amministrativo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per un importo complessivo di 3.000,00 euro, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a darvi corso.
La sentenza, ritualmente notificata, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha proposto, quindi, ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la domanda di ottemperanza fondata, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato e che risultava decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Dagli atti emergeva per tabulas che l’amministrazione non aveva proceduto all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Il tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, ordinando l’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale dell’amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della parte ricorrente.
Il tribunale non ha invece ravvisato, allo stato, i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, potendosi a ciò provvedere solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su richiesta della parte. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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