Incarichi professionali e forma scritta: necessaria la determinazione del compenso (C.G.A.R.S. n. 1042 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incarichi professionali affidati da un ente locale, il difetto di forma scritta ad substantiam e l’indeterminatezza del compenso impediscono la rendicontabilità della spesa a valere sul finanziamento pubblico. La questione di nullità per difetto di forma, ove introdotta nel giudizio da una memoria difensiva della controparte, non integra una questione rilevata d’ufficio e non richiede l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a.. Il giudice può fondare la decisione su una ragione di rigetto autonoma dal provvedimento impugnato, purché il contraddittorio sia stato rispettato.
Il Fatto
Il Comune appellante ha impugnato la nota con cui il Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana ha negato il rimborso delle spese di progettazione, direzione lavori e sicurezza relative a un piano stralcio finanziato. L’ente locale ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di un primo acconto e della somma a saldo, invocando il decreto di finanziamento.
Il TAR Sicilia, sez. staccata di Catania, ha rigettato il ricorso, rilevando la nullità degli incarichi per mancanza di forma scritta e per indeterminatezza del compenso. Il Comune ha proposto appello con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Sul primo profilo, l’appellante deduceva la violazione del contraddittorio per non avere il giudice dato avviso della questione rilevata d’ufficio. Il Collegio osserva che la nullità per difetto di forma è questione mista di fatto e di diritto, la cui rilevazione officiosa senza contraddittorio priva le parti del potere di allegazione e prova.
Tuttavia, nel caso concreto la questione non è stata rilevata d’ufficio dal TAR: il giudice ha accolto un rilievo difensivo proposto dal Commissario con la memoria depositata, rispetto al quale il Comune ha avuto piena possibilità di difendersi. Richiama la Corte Cons. Stato, sez. II, n. 5906 del 2025, Cons. Stato, sez. VII, n. 5092 del 2025 e Cass. n. 11440 del 2021.
Nel merito, la Corte conferma la legittimità del diniego: i disciplinari non determinano in modo specifico il compenso professionale, e gli incarichi, affidati con delibere di giunta, superavano il limite dell’affidamento diretto previsto dal d.P.R. n. 554 del 1999 e dalla legge n. 109 del 1994. Ciò sterilizza gli argomenti difensivi fondati sulla direttiva comunitaria 92/20/CEE.
La Corte respinge anche la censura sulla validità dei contratti stipulati mediante dichiarazioni separate, applicando il principio per cui, avverso una decisione fondata su più ragioni autonome, è sufficiente che una sola non sia censurata con successo perché il ricorso sia respinto (Cons. Stato, sez. III, n. 7983 del 2025). La Corte dà atto del più recente orientamento di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 9775 del 2022; Cass. n. 3543 del 2023), che ammette la formazione del vincolo mediante dichiarazioni scritte separate, purché scritte.
Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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