Vendita in blocco di immobili LCA e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1939 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’avviso di vendita in blocco degli immobili di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa e avverso la presupposta autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando i provvedimenti impugnati hanno esaurito i propri effetti per lo spirare dei termini in essi indicati e sono sopravvenute nuove determinazioni dell’Autorità di Vigilanza che li superano. L’interesse a ricorrere difetta, con conseguente inammissibilità, ovvero viene meno, con conseguente improcedibilità, quando l’atto impugnato ha perso efficacia e immediata lesività e il ricorrente non può ottenere alcuna utilità concreta dall’annullamento. L’annullamento parziale è inammissibile quando i provvedimenti impugnati abbiano carattere unitario e inscindibile, per assoluta incompatibilità logica tra atto inscindibile e caducazione parziale. La domanda avverso il silenzio è improcedibile quando l’atto astrattamente rimovibile in autotutela ha perso efficacia, attesa la natura ampiamente discrezionale del potere di riesame.

Il Fatto

La società ricorrente, creditrice privilegiata da ipoteche volontarie e ammessa al passivo di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, impugnava l’avviso di vendita del 04.06.2020 e la presupposta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.05.2020, con cui il commissario liquidatore era stato autorizzato a indire un primo tentativo di vendita senza incanto in unico lotto di venti immobili, al prezzo base di € 1.368.000,00.

Gli immobili erano stati realizzati con un cofinanziamento regionale e gravati da una convenzione dell’8 novembre 2012 e da un atto d’obbligo del 22 novembre 2012, che ne disciplinavano la destinazione. La ricorrente sosteneva che la convenzione fosse venuta meno per effetto della comunicazione del commissario liquidatore ex art. 72 R.D. 267/1942, e che l’avviso avesse illegittimamente posto in vendita gli immobili come gravati dai vincoli convenzionali. Il TAR respingeva la domanda cautelare con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla cooperativa in favore dell’A.G.O. e la rigetta. Pur prendendo atto della non univoca giurisprudenza sul punto, richiama l’orientamento secondo cui la fase di verifica dei crediti e la formazione del passivo hanno natura amministrativa, con la conseguenza che appartengono al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto l’annullamento di un atto del commissario concernente tempi e modalità della liquidazione.

Nel merito, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio della ragione più liquida. L’autorizzazione ministeriale aveva autorizzato un solo tentativo di vendita, da espletarsi entro centoventi giorni, e un eventuale ulteriore esperimento al ribasso entro i successivi novanta giorni. Risulta quindi smentito per tabulas l’assunto della ricorrente secondo cui l’autorizzazione consentisse di indire nuovi tentativi di vendita sugli immobili residui.

Il Collegio rileva inoltre che, successivamente, il Ministero ha autorizzato con distinte determinazioni del 15 giugno 2023 la vendita delle sei unità destinate alla locazione con patto di futura vendita, essendo spirato il termine di otto anni previsto dalla convenzione. Tali nuove e non contestate determinazioni superano la precedente, confermando il venir meno dell’interesse.

Quanto alla richiesta, formulata in memoria di replica, di un annullamento parziale dei provvedimenti, il Collegio la ritiene inammissibile. I provvedimenti impugnati indicano un prezzo unitario per l’intero compendio e hanno carattere unitario e inscindibile, con assoluta incompatibilità logica rispetto a una caducazione parziale. La questione relativa alla perdurante validità della convenzione e dell’atto d’obbligo costituisce poi una pregiudiziale non necessaria per definire la controversia, non essendo stata proposta alcuna domanda di accertamento in tal senso.

Anche l’azione avverso il silenzio è dichiarata improcedibile. Il potere di riesame in autotutela ha natura ampiamente discrezionale, e la perdita di efficacia dell’atto astrattamente da rimuovere rende evidente l’improcedibilità della domanda. L’istanza istruttoria è definita con la cessazione della materia del contendere, essendo stati depositati i documenti richiesti. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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