Ritiro del passaporto al genitore con prole minore e revoca dell’assenso coniugale (TAR Lombardia n. 1954 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ritiro del passaporto e l’annotazione di invalidità ai fini dell’espatrio sulla carta d’identità e sugli altri documenti equipollenti costituiscono provvedimenti a carattere vincolato, rispetto ai quali non residua alcuna discrezionalità in capo all’autorità amministrativa. Essi si fondano sul solo presupposto storico della mancanza dell’autorizzazione del giudice tutelare o, in sua sostituzione, dell’assenso dell’altro genitore, richiesti dall’art. 3, lett. b), legge n. 1185/1967 per il genitore con prole minore. La revoca dell’assenso coniugale fa rivivere l’obbligo di acquisire l’autorizzazione tutelare, senza che l’Amministrazione debba indagare sulle ragioni della revoca. Le valutazioni in ordine alla tutela dell’interesse dei figli minori sono rimesse al giudice tutelare, non all’autorità amministrativa, e il provvedimento di ritiro non è irretrattabile, potendo il documento essere restituito previo nulla osta del giudice tutelare o nuovo assenso dell’altro genitore.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Milano ha disposto il ritiro del passaporto e l’annotazione “non valido ai fini dell’espatrio” sulla carta d’identità e sugli altri documenti equipollenti. L’atto è stato adottato sul presupposto della dichiarazione con cui la moglie del ricorrente ha revocato l’assenso all’espatrio del coniuge, temendo che questi potesse fare ritorno in Egitto disinteressandosi dei figli minori e del loro mantenimento.

La difesa del ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere, contestando in particolare l’inconferenza delle ragioni addotte per la revoca dell’assenso e il difetto di motivazione dell’atto. L’Amministrazione intimata ha chiesto la reiezione del ricorso, giudicandolo inammissibile e infondato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 3, lett. b), legge n. 1185/1967 stabilisce che non possono ottenere il passaporto i genitori con prole minore che non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare, precisando che tale autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore. L’art. 12 della medesima legge prevede il ritiro del passaporto quando sopravvengano circostanze che ne avrebbero legittimato il diniego. Gli artt. 2 e 4 d.P.R. n. 649/1974 disciplinano l’annotazione di invalidità sugli altri documenti equipollenti.

Da tali disposizioni il Tribunale trae la conseguenza che, ove l’altro genitore abbia revocato il proprio assenso, rivive l’obbligo di acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare, in mancanza della quale il genitore è privato della disponibilità del passaporto e dei documenti equipollenti. Il ritiro non è tuttavia irretrattabile: il documento può essere restituito previo nulla osta del giudice tutelare competente o previo nuovo assenso dell’altro genitore.

Su questa base la sentenza qualifica i provvedimenti impugnati come atti a carattere vincolato, in merito ai quali non residua alcuna discrezionalità amministrativa, essendo sufficiente il solo fatto storico del sopravvenuto mancato assenso da parte dell’altro coniuge. Ne deriva l’infondatezza delle censure dirette a sostenere l’inconferenza delle ragioni addotte per la revoca o il difetto di motivazione.

Il Collegio sottolinea che l’interessato non viene privato in via assoluta del diritto all’espatrio, ma è tenuto a richiedere l’autorizzazione mediante ricorso al giudice tutelare, al quale la legge rimette le valutazioni sulle esigenze di tutela dei figli minori, operanti come limite alla libertà di espatrio dei genitori. La sentenza richiama la Corte costituzionale n. 464 del 1997, che ha individuato nella necessaria autorizzazione tutelare la regola generale a garanzia dell’adempimento degli obblighi verso i figli, e ha chiarito che l’assenso del coniuge esclude un consistente rischio di sottrazione ai doveri genitoriali. Da ciò consegue che non è lo status coniugale a limitare la libertà di espatrio, ma l’esigenza di tutela dell’interesse dei figli minori: per questo l’autorizzazione e l’assenso non hanno carattere definitivo e possono essere revocati e nuovamente accordati.

Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato, con compensazione delle spese disposta in considerazione della vicenda nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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