Venditore di area già ceduta privo di legittimazione al diniego di convenzione (TAR Lombardia n. 1706 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il venditore che abbia trasferito la proprietà dell’area cui si riferisce il diniego di sottoscrizione della convenzione urbanistica è privo di legittimazione ad agire, perché il potere di conformazione urbanistica investe in via diretta ed esclusiva il proprietario del bene e la sua posizione resta di mero fatto. La relazione con il nuovo titolare opera sul piano civilistico dell’esatto adempimento, non in seno alla relazione procedimentale. Manca del pari l’interesse al ricorso, per assenza di utilità attuale, diretta e concreta derivante dall’annullamento dell’atto. Il frazionamento del piano attuativo in sub ambiti e la loro separata attuazione impediscono di fondare la legittimazione sull’asserita unitarietà del piano, e il criterio della vicinitas non vale a supplire all’assenza della titolarità.

Il Fatto

Le ricorrenti, originarie proprietarie di un’area classificata dal P.G.T. come Ambito di Trasformazione Residenziale, avevano ottenuto l’approvazione del piano attuativo, articolato in tre sub ambiti. Nel dicembre 2021 hanno ceduto al soggetto attuatore le aree del sub ambito 3/2, mentre il sub ambito 3/1 risultava solo promesso in vendita.

Il Comune ha opposto un diniego alla sottoscrizione della convenzione urbanistica relativa al sub ambito 3/2, ravvisando un impedimento nella collocazione della viabilità di progetto entro la fascia di rispetto di un corso d’acqua minore. Le venditrici hanno impugnato gli atti ostativi, deducendo la vincolatività del piano attuativo e l’illegittimità del rifiuto, e hanno proposto motivi aggiunti per disparità di trattamento rispetto ad altri ambiti. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione ad agire, richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 3/2022: l’interesse legittimo presuppone una relazione diretta e immediata tra l’esercizio del potere e il soggetto che ne subisce gli effetti sul proprio patrimonio giuridico, in senso compressivo o ampliativo. Nel caso concreto tale relazione manca, perché i provvedimenti impugnati sono indirizzati al solo soggetto attuatore, divenuto proprietario delle aree.

La sentenza distingue la posizione del promissario acquirente, chiarendo che il potere di autorizzazione edilizia e urbanistica investe “in via diretta ed esclusiva il proprietario della res”. Il vincolo contrattuale tra venditore e acquirente può al più produrre effetti indiretti, rilevanti sul piano dell’esatto adempimento e della responsabilità civilistica, ma non in seno alla relazione procedimentale, dove il proprietario resta l’interlocutore esclusivo (Sez. IV n. 6961 del 2019; Sez. IV n. 2917 del 2022; Sez. VI n. 1768 del 2022).

I giudici sottolineano che le ricorrenti hanno trasferito, insieme alla proprietà, anche la disponibilità materiale degli immobili, immettendo gli acquirenti nel possesso. Non residua, pertanto, alcuna relazione qualificata, neppure di carattere materiale, diversa dall’interesse di mero fatto. Il fatto che sia lo stesso soggetto attuatore, nella qualità di proprietario, ad aver presentato l’istanza rigettata conferma l’estraneità delle ricorrenti rispetto alla vicenda del potere.

Quanto all’interesse al ricorso, richiamata l’Adunanza Plenaria n. 22/2021 e la Sez. VI n. 4824 del 2022, il Collegio ne ribadisce i predicati di personalità, attualità e concretezza. Nessuna utilità può derivare dall’annullamento di atti che riguardano aree non più in proprietà. Non vale l’argomento dell’unitarietà del piano attuativo, poiché le aree sono state frazionate e sono oggi soggette a separata attuazione; ciò che rileva è l’attuale proprietà delle aree incise. Neppure è idonea la vicinitas, riferita a un’area che non subisce trasformazione per effetto di atti amministrativi.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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