Fascia di rispetto ferroviaria e cambio destinazione d’uso richiedono deroga RFI (TAR Lombardia n. 1705 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di art. 49 d.P.R. n. 753/1980 opera lungo i tracciati ferroviari per la costruzione, ricostruzione e ampliazione di edifici e manufatti a distanza inferiore a trenta metri dalla più vicina rotaia. Esso ricomprende il mutamento di destinazione d’uso realizzato con opere di demolizione e ricostruzione degli elementi divisori interni, anche quando non incida su volumetria e sagoma esterna, perché tali opere possono riflettersi sulla stabilità dell’edificio e, di riflesso, sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario. La fascia di rispetto configura pertanto un vincolo di inedificabilità relativa, superabile solo mediante la deroga dell’ente gestore ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 753/1980, connotata da natura tecnico-discrezionale. La deroga concessa per un intervento precedente ha validità temporale limitata e non si estende a nuovi progetti, dovendosi valutare le mutate condizioni del traffico. La SCIA che ne sia priva è legittimamente dichiarata inaccoglibile, unitamente all’obbligo di produrre ex novo la valutazione previsionale del clima acustico.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Lentate sul Seveso, presentava nel marzo 2019 una SCIA per il mutamento di destinazione d’uso con opere, da uffici ad abitazione. L’immobile ricade in fascia di rispetto ferroviario, a distanza inferiore a trenta metri dalla linea.

Acquisito il parere del settore competente e comunicati i motivi ostativi, il Comune dichiarava con provvedimento dell’agosto 2019 l’inaccoglibilità della segnalazione. Due i rilievi: la mancanza dell’autorizzazione dell’ente gestore della rete ferroviaria e l’incompletezza della valutazione di clima acustico. La società impugnava, deducendo la natura meramente interna delle opere, l’equivalenza tra destinazione a uffici e residenziale e l’esistenza di una deroga risalente al 2005. Resisteva la società controinteressata, mentre il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’intervento. Le opere segnalate comportano demolizione e ricostruzione di singoli elementi interni e, pur senza incidere su volumetria e sagoma esteriore, possono produrre effetti rilevanti sulla stabilità dell’edificio e sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario, bene tutelato dalla norma. Il divieto dell’art. 49 d.P.R. n. 753/1980 si applica dunque alla fattispecie, come già affermato in analoghe decisioni di altri TAR.

Il richiamo alla prassi pregressa non giova alla ricorrente. La stessa società, nel progettare il precedente intervento del 2005, aveva richiesto la deroga ex art. 60 d.P.R. n. 753/1980, riconoscendo implicitamente la necessità del titolo. La fascia di rispetto integra un vincolo di inedificabilità relativa, rispetto al quale solo eccezionalmente l’autorità preposta può ammettere deroghe, in presenza delle condizioni di legge.

Quanto alla deroga rilasciata nel febbraio 2006, il Collegio ne rileva l’inefficacia. L’atto prevedeva espressamente una validità di un anno dal rilascio, con decadenza in caso di mancato avvio dei lavori. Né può sostenersi un’estensione automatica a nuovi progetti, dato il mutare delle condizioni del traffico ferroviario. Il provvedimento comunale è dunque legittimo nella parte in cui esige una nuova istanza di deroga.

Il secondo motivo, relativo al clima acustico, cade per le medesime ragioni. Venuta meno la deroga, la SCIA del 2019 doveva essere corredata di allegati formati ex novo, compresa la valutazione previsionale del clima acustico, imposta dall’art. 8, comma 3, legge n. 447/1995 in combinato disposto con il comma 2, lettera f), per i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle ferrovie. Conferma la necessità la condotta pregressa della società, che nel 2005 aveva prodotto la medesima valutazione.

Il ricorso è respinto nel merito. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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