Natura demaniale del bene dell’Autorità Portuale e sorte delle locazioni (TAR Marche n. 120 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bene immobile acquistato da un’Autorità Portuale, con espressa destinazione al demanio marittimo, assume natura demaniale in forza della volontà dell’ente e della funzione portuale cui è preordinato, a prescindere dalla modalità di acquisizione, anche se realizzata mediante compravendita e non con procedura ablatoria. Da ciò deriva che i contratti di locazione preesistenti si intendono risolti di diritto, essendo i beni demaniali sottratti alla disciplina privatistica e potendo essere utilizzati da privati solo in forza di concessione amministrativa. L’istituto dell’ampliamento del demanio marittimo ex art. 33 cod. nav. non è pertinente quando l’acquisizione avvenga iure privatorum, né è necessaria la delimitazione ex art. 32 cod. nav. in assenza di contestazioni sull’estensione. L’affidamento in house della gestione a società unipersonale interamente partecipata dall’ente non richiede procedura a evidenza pubblica, ove ricorra il controllo analogo.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato con una società privata un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto un compendio immobiliare destinato ad attività di logistica e movimentazione merci, con facoltà di subaffitto. Il locatore, nel luglio 2006, ha ceduto l’intero complesso all’Autorità Portuale, che lo ha acquisito con destinazione al demanio dello Stato.

Ritenuti cessati i rapporti locatizi preesistenti, l’Autorità ha invitato i conduttori a manifestare l’intenzione di proseguire nella detenzione delle aree mediante concessione e ha poi adottato il provvedimento impugnato. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno, deducendo motivazione apparente, carenza dei presupposti, violazione delle norme sul demanio marittimo, assenza di gara per la gestione e illegittimo affidamento alla società strumentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio, ritenendola del tutto immotivata. Nel merito, rileva che il proprietario ha ceduto il compendio a un ente pubblico titolare di specifiche potestà demaniali, il quale ha mutato il titolo giuridico in forza del quale i terzi potevano detenere i beni. La questione centrale è dunque la qualificazione dell’area.

Il Tribunale esclude che la natura demaniale dipenda dalle modalità di acquisizione. Rilevano la volontà espressa dello Stato, consacrata nell’atto di compravendita e nell’autorizzazione ministeriale, e la funzione del bene, storicamente portuale e strategica secondo la pianificazione vigente. L’acquisto mediante compravendita invece che con espropriazione non è dirimente, perché ciò che conta è la destinazione effettiva al perseguimento di un interesse pubblico. Ne segue l’inconferenza del richiamo all’art. 33 cod. nav. e alla delimitazione ex art. 32 cod. nav.

Dalla demanialità deriva, richiamando Cass. n. 1067 del 2002 e Cass. n. 7020 del 1995, che i contratti in essere si intendono risolti di diritto e che l’utilizzo privato può avvenire solo mediante concessione amministrativa marittima, non esistendo norme speciali di tutela per il detentore.

Quanto all’affidamento della gestione, il Collegio ritiene legittimo l’affidamento in house alla società unipersonale strumentale, senza gara, richiamando la sentenza Corte di Giustizia U.E. del 6 aprile 2006, causa C-410/04. Il bene era infungibile e non si imponeva alcuna procedura a evidenza pubblica. Le ulteriori censure risultano infondate e la domanda risarcitoria segue al rigetto di quella impugnatoria. Le spese sono compensate anche in ragione della durata del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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