Valutazioni concorsuali universitarie sindacabili solo se manifestamente illogiche (TAR Sicilia n. 2122 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per la chiamata di professore universitario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, oltre che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Il sindacato giurisdizionale non si limita al controllo formale dell’iter logico, ma verifica l’attendibilità delle operazioni tecniche quanto a criterio e procedimento applicativo. Resta fermo che, ove non sia violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione della commissione non può essere sostituita dal diverso avviso del giudice. La regola di sintesi collegiale fondata sulla maggioranza dei giudizi individuali non è manifestamente irrazionale e rende sindacabili soltanto i giudizi individuali.
Il Fatto
Il ricorrente, professore associato nel settore concorsuale 07/A1 e SSD AGR/01 presso il medesimo Ateneo, partecipava con altri due candidati alla procedura di chiamata a un posto di professore di prima fascia indetta ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. All’esito della valutazione comparativa prevaleva, a maggioranza e di misura, il controinteressato.
Il ricorrente impugnava il decreto rettorale di approvazione degli atti e i verbali della commissione, deducendo un unico motivo di violazione dell’art. 18 legge n. 240/2010, dell’art. 3 legge n. 241/1990, del regolamento d’Ateneo e del bando, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento e disparità di trattamento. L’Ateneo si costituiva chiedendo il rigetto; il controinteressato non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le valutazioni concorsuali per posti di professore universitario sono espressione di discrezionalità tecnica, pienamente sindacabili quanto a ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. Il controllo è ammesso a maggior ragione in presenza di elementi che evidenzino uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 223 del 2024, Cons. Stato, sez. VII, n. 7586 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 950 del 2023.
Nel caso concreto il ricorrente lamentava un costante bilanciamento in favore del controinteressato dei giudizi individuali e collegiali. Il Tribunale osserva che tutti i giudizi collegiali sono stati formulati avendo riguardo alla maggioranza dei giudizi individuali. Tale regola procedimentale, applicata in modo omogeneo per ogni parametro e per entrambi i candidati, non appare manifestamente illogica: consente di escludere che valutazioni di un singolo componente assumano valenza determinante. Da ciò deriva che il sindacato può avere a oggetto solo i giudizi individuali, poiché solo la loro modifica può riflettersi sull’esito.
Nel merito il Collegio rileva l’infondatezza delle censure. Sull’attività didattica, i giudizi di “buono” attribuiti al controinteressato non sono illogici, essendo giustificati dai giudizi positivi degli studenti e dalla coerenza dell’insegnamento con il settore. Sull’attività didattica integrativa, la doglianza è generica: i commissari hanno valorizzato la nomina a cultore della materia e la partecipazione alle commissioni d’esame, esperienze non predicabili in capo al ricorrente, sicché non è illogico ritenerle equivalenti alla maggiore intensità di tutoraggio e attività seminariale.
Sull’attività di ricerca scientifica, la censura mira a una complessiva rivalutazione dei titoli e alla parcellizzazione dei singoli elementi, senza indicare macroscopici errori o evidenti illogicità. La comparazione meramente numerica tra collaborazioni non costituisce parametro dirimente, né le considerazioni su attività convegnistica e comitati editoriali possono sostituire i criteri valutativi dei commissari, opinabili ma sottratti al sindacato in assenza di violazione manifesta di parametri predeterminati.
Quanto al giudizio comparativo finale, il Collegio rigetta i profili derivati e la censura sul “confronto a coppie”, in cui il tasso di discrezionalità tecnica è massimo in ragione della sostanziale equivalenza dei candidati e dell’assenza di indici specifici da cui desumere la maggiore idoneità di uno dei due aspiranti. Il ricorso è infondato e va rigettato, con compensazione delle spese di lite per la natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.