Veranda su terrazzo, ordine di demolizione e sanzione pecuniaria (Cons. Stato n. 9590 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo è atto dovuto e rigorosamente vincolato: la sua motivazione è adeguata quando contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, senza che occorra una motivazione aggravata per il decorso del tempo o per l’inerzia dell’amministrazione. La veranda realizzata chiudendo un balcone o un terrazzo determina una variazione planovolumetrica e architettonica dell’immobile e richiede il permesso di costruire, escludendosi la qualificazione come pertinenza urbanistica. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non si applica a chi abbia già maturato l’inottemperanza prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014, ma si applica quando i provvedimenti siano adottati dopo tale data.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto la demolizione di un ampliamento volumetrico realizzato su un appartamento mediante chiusura di parte della terrazza scoperta, con struttura perimetrale a vetrate scorrevoli e copertura in lamiera coibentata in aggetto. All’ordine ha fatto seguito, rilevata l’inottemperanza, l’ingiunzione del pagamento della somma di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
La proprietaria ha impugnato entrambi i provvedimenti. Il TAR Campania, Sezione Sesta, con sentenza n. 1807/2022 ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. La soccombente ha proposto appello, censurando la ritenuta insufficienza della motivazione dell’ordine di demolizione, l’omesso esame del motivo sull’applicabilità dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e la legittimità della sanzione pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello perché manifestamente infondato, con applicazione dell’art. 74 cod. proc. amm. Sui primi motivi richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’ordine di demolizione ha natura di atto dovuto e vincolato, con motivazione sufficiente quando descrive le opere e le ragioni dell’abusività (Cons. Stato, sez. VI, n. 4283 del 2024; Cons. Stato, sez. II, n. 1299 del 2024).
Il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile privo di titolo non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata, neppure quando intervenga a distanza di tempo o il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso. L’amministrazione non è onerata di valutare preventivamente la sanabilità dell’intervento, perché la sanatoria presuppone la domanda dell’interessato, che rende solo inefficace l’ordine fino alla definizione dell’istanza (Cons. Stato, sez. II, n. 5827 del 2025).
Sulla consistenza dell’intervento, la Corte ribadisce che le verande realizzate su balconata determinano variazione planovolumetrica e architettonica e sono soggette a preventivo permesso di costruire. Si tratta di strutture fissate stabilmente al pavimento, con chiusura di parte del balcone, aumento di volumetria e modifica del prospetto. Irrilevante la natura dei materiali, perché la chiusura costituisce comunque aumento volumetrico permanente. La trasformazione di balcone o terrazzo in veranda non integra una pertinenza in senso urbanistico (Cons. Stato, sez. IV, n. 2804 del 2025; sez. IV, n. 5801 del 2018; sez. VI, n. 5204 del 2018; sez. VI, n. 1893 del 2018).
Quanto alla sanzione pecuniaria, la Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023: la sanzione non può irrogarsi a chi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014, abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di novanta giorni e sia risultato inottemperante, anche se l’inottemperanza sia accertata dopo. Nel caso concreto l’ordine è stato notificato il 30 marzo 2015 e l’interessata è rimasta inerte nei novanta giorni successivi, senza ottemperare, senza comprovare l’impossibilità e senza presentare istanza di accertamento di conformità. La sanzione è stata ingiunta il 13 novembre 2015, dunque dopo l’entrata in vigore della legge n. 164/2014, avvenuta il 12 novembre 2014, pienamente applicabile.
L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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