Atto notiziale del Comune e sopravvenuta SCIA: inammissibile il ricorso (TAR Lombardia n. 1474 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui la pubblica amministrazione si limiti a rappresentare il quadro normativo applicabile alla proroga del termine di ultimazione dei lavori e a prefigurare gli effetti di un eventuale inadempimento costituisce atto notiziale, privo di attitudine lesiva attuale della sfera giuridica del destinatario. Il requisito dell’attualità dell’interesse non è configurabile quando il pregiudizio derivante dall’atto impugnato è meramente eventuale e futuro, non essendo certo che la lesione si realizzi. La presentazione, nelle more del giudizio, di una nuova SCIA diretta a proseguire e ultimare i lavori oggetto della precedente DIA integra una manifestazione di volontà incompatibile con la coltivazione del ricorso, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Rileva, a tal fine, il fenomeno della digressione dell’atto in fatto, venendo in considerazione la nuova istanza non per la sua attitudine procedimentale ma quale fatto storico oggettivamente incompatibile con l’ulteriore coltivazione del giudizio.
Il Fatto
Una società presentava una DIA per un intervento edilizio su un immobile. Nel corso dei lavori il cantiere subiva un fermo, addebitato dalla società alla condotta della impresa appaltatrice, che avrebbe omesso di ultimare le opere e avrebbe impedito l’accesso ai locali.
La società invitava il Comune a prendere atto della sospensione di diritto del termine di ultimazione e, in via cautelativa, a concedere una proroga. Con nota del 17.12.2018 l’amministrazione rispondeva che la normativa non prevede la proroga del termine nel caso di DIA e che il futuro avvio dei lavori avrebbe dovuto essere assistito da idoneo titolo edilizio. La società impugnava la nota dinanzi al Capo dello Stato e, a seguito di opposizione del Comune, il gravame era trasposto davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile. La nota gravata non ha natura provvedimentale: con essa il Comune si è limitato a rappresentare la propria lettura del quadro normativo in tema di proroga del termine di ultimazione dei lavori, senza operare alcun divisamento di interessi idoneo a incidere sulla sfera giuridica della società.
L’atto impugnato costituisce atto notiziale, volto a rendere note le circostanze che, in via eventuale e futura, avrebbero potuto imporre la presentazione di una nuova SCIA. Esso opera in funzione collaborativa, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, ma non assume rilievo lesivo nell’immediato. Il pregiudizio si sarebbe potuto concretizzare solo eventualmente e successivamente.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il requisito dell’attualità dell’interesse non è ravvisabile quando il pregiudizio derivante dall’atto amministrativo impugnato è meramente eventuale, non avendo l’emanazione del provvedimento arrecato alcuna lesione diretta e non essendo certo che la lesione si realizzi in un secondo tempo, citando TAR Lombardia n. 1039 del 2021 e i precedenti in essa richiamati.
Il ricorso sarebbe comunque affetto da improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La presentazione di una nuova SCIA per proseguire e ultimare i lavori oggetto della primigenia DIA esprime una voluntas incompatibile con l’ulteriore coltivazione del giudizio, diretta al medesimo bene della vita. Ai fini processuali la nuova istanza rileva non quale atto di iniziativa procedimentale, ma quale fatto: opera il fenomeno della digressione dell’atto in fatto, essendo il fatto storico dell’apertura di un nuovo rapporto procedimentale oggettivamente incompatibile con la volontà di proseguire la causa.
Resta estranea al thema decidendum la questione della pretesa sospensione di diritto del termine e dell’individuazione del soggetto responsabile del ritardo. Si verte in tema di situazioni giuridiche afferenti al rapporto privatistico tra appaltatrice e ricorrente, rispetto alle quali la potestas amministrativa non può essere utilizzata. Le spese sono compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
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