Verbale di inottemperanza alla demolizione non impugnabile in via autonoma (Cons. Stato n. 1295 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ha valore endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile. Esso ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale, cui non spetta la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva. La portata lesiva si attualizza soltanto con l’atto formale di acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, con cui l’amministrazione recepisce gli esiti dei sopralluoghi e forma il titolo ricognitivo. L’assenza dell’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, va esaminata in via prioritaria e impedisce l’esame dei vizi di merito dedotti.

Il Fatto

Una società titolare di impianto radiofonico ha impugnato davanti al TAR Lazio il verbale con cui il corpo di polizia locale di un comune della Città metropolitana di Roma aveva accertato la mancata ottemperanza a un ordine di demolizione del 2015. Il verbale comunicava l’avvio del procedimento ex artt. 31 e 41 d.P.R. n. 380/2001 per l’acquisizione d’ufficio del bene eseguito abusivamente, con immissione in possesso e trascrizione del titolo di proprietà. La ricorrente chiedeva anche il risarcimento dei danni.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 9518 del 14 maggio 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando il verbale come atto privo di autonoma efficacia lesiva e richiamando la giurisprudenza sul punto. Ha aggiunto, ad abundantiam, che la stessa società aveva impugnato l’ordinanza di demolizione con ricorso poi dichiarato perento. La società ha proposto appello, lamentando l’immediata lesività del provvedimento, la mancata notifica dell’ordinanza e l’illogico richiamo a pronunce riguardanti soggetti terzi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide integralmente la statuizione di inammissibilità del TAR e richiama la propria giurisprudenza, tra cui Cons. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2024, n. 7968, Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 10000 e Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2022, n. 9150. Il verbale di accertamento ha valore strumentale rispetto alle successive determinazioni dell’ente e non assume portata lesiva, ravvisabile soltanto nell’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.

La natura endoprocedimentale è confermata nel caso concreto: la polizia municipale non ha disposto direttamente l’acquisizione dell’area né la trascrizione del verbale, non ha irrogato sanzioni, ma si è limitata a verificare la mancata rimozione delle opere abusive, dando atto dell’attivazione della procedura demandata all’ufficio tecnico comunale. Il Collegio richiama anche Cons. Stato, ad. pl., 11 ottobre 2023, n. 16, sulla possibilità che all’accertamento non segua l’acquisizione in caso di comprovata non imputabilità dell’inottemperanza o di istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Quanto alla dedotta mancata notifica dell’ordinanza di demolizione, la Corte rileva che sul punto non vi è specifica contestazione: la società era da tempo a conoscenza dell’ordinanza, tanto da averla autonomamente impugnata con ricorso poi dichiarato perento. Il motivo non può quindi fondare l’ammissibilità del ricorso introduttivo.

Infine, il Collegio disattende la censura sulla mancata prioritaria disamina dell’eccezione di carenza di legittimazione della ricorrente. Tale profilo attiene al merito, mentre l’interesse al ricorso, costituendo condizione dell’azione, va verificato in via prioritaria: la sua insussistenza impedisce l’esame dei vizi dedotti. L’appello è quindi respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione delle altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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