Revoca dell’aggiudicazione per sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione (TAR Lombardia n. 2125 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’aggiudicatario, intervenuta prima della stipula del contratto, integra una causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, con consequenziale obbligo della stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione. La disposizione dell’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, che consente al curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa di eseguire i contratti già stipulati, non è estensibile all’ipotesi in cui la procedura concorsuale sia sopraggiunta alla sola aggiudicazione. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa non elide la perdita del requisito, poiché il principio di continuità dei requisiti impone il loro possesso ininterrotto in tutte le fasi della procedura. La sopravvenienza della liquidazione giudiziale all’aggiudicazione non produce decadenza automatica soltanto nel vigore dell’art. 124, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, norma non applicabile retroattivamente.

Il Fatto

Una società, aggiudicataria di una procedura aperta indetta da un Ateneo per la riqualificazione di un immobile con fondi del PNRR, impugnava la determina con cui il Direttore Generale aveva revocato l’aggiudicazione. La revoca si fondava su un duplice ordine di ragioni: il mancato avveramento, in tempi compatibili con l’esecuzione dell’opera, della condizione sospensiva prevista dall’art. II.2.14 del bando — il conseguimento delle autorizzazioni comunali all’utilizzo dell’area, interessata da un procedimento di bonifica — e la perdita dei requisiti di partecipazione per sopravvenuta liquidazione giudiziale della società.

La ricorrente contestava entrambi i motivi, sostenendo la ravvicinata definizione dell’iter di bonifica e l’irrilevanza della procedura concorsuale, essendo stata autorizzata dal giudice delegato all’esercizio provvisorio dell’impresa. In subordine deduceva la nullità della clausola condizionante per natura meramente potestativa e chiedeva il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti impugnava la successiva delibera di rinuncia alla realizzazione dell’opera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria il ricorso introduttivo, costituendo la revoca dell’aggiudicazione il presupposto del successivo provvedimento di revoca dell’intera gara. Dispone l’estromissione del Ministero, che si era limitato a cofinanziare l’opera restando estraneo alla procedura.

Sul primo motivo, il Tribunale richiama l’art. 80, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, che impone l’esclusione dell’operatore sottoposto a liquidazione giudiziale. Poiché l’apertura della procedura è intervenuta prima della stipula del contratto, la stazione appaltante era obbligata ad applicare la causa escludente. Non soccorre l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, riferito alla diversa ipotesi in cui sia già intervenuta la stipula negoziale. Il Collegio esclude l’interpretazione estensiva proposta dalla parte, osservando che la procedura ad evidenza pubblica termina solo con la stipula del contratto e che l’eliminazione, a opera del d.l. n. 32 del 2019, della possibilità per l’impresa fallita di partecipare alle procedure manifesta la volontà del legislatore di escluderne la stipula. L’art. 124, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, che ammette la stipula con il curatore autorizzato, segna una cesura rispetto alla disciplina previgente e non opera retroattivamente.

Il carattere automatico della causa di esclusione rende irrilevante ogni deficit motivazionale sulla prognosi di inadempimento. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio, intervenuta circa tre mesi dopo l’apertura della procedura, non elide la perdita del requisito, in violazione del principio di continuità dei requisiti, richiamato con consolidata giurisprudenza amministrativa.

Quanto agli ulteriori motivi, il Collegio ritiene condivisibile la valutazione dell’Amministrazione sulla perdurante incertezza dell’utilizzabilità dell’area, non essendo ancora intervenute le autorizzazioni comunali. La clausola condizionante non è meramente potestativa ai sensi dell’art. 1355 c.c., dipendendo l’efficacia dell’aggiudicazione dal rilascio di provvedimenti di altra Amministrazione. Il ricorso introduttivo è quindi respinto; l’accertata legittimità della revoca determina l’improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, il rigetto delle domande risarcitorie e l’esclusione dell’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies, comma 1-bis, l. n. 241/1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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