Verbale ispettivo e prova dell’appalto non genuino in somministrazione illecita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26099 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione il verbale ispettivo non è scrutinabile come atto amministrativo, ma opera come fonte di prova liberamente valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c.; le sue eventuali carenze non ne determinano l’invalidità, incidendo semmai sull’attendibilità. Quanto alle fattispecie sostanziali, l’art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 181 del 2000, che impone l’informativa scritta prima dell’inizio della prestazione, e gli artt. 29 e 18, comma 5-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, che reprimono la somministrazione illecita, non sono tra loro incompatibili: il primo sanziona il rapporto subordinato instaurato dalla cooperativa, il secondo l’utilizzo illecito della manodopera da parte della committente. Nei c.d. appalti labour intensive è genuino solo il contratto in cui l’appaltatore realizzi un risultato autonomo con propria organizzazione, eserciti il potere direttivo sui dipendenti e assuma il rischio d’impresa.
Il Fatto
L’Ispettorato territoriale del lavoro ha contestato a una società cooperativa, poi posta in liquidazione, e al suo liquidatore due violazioni: non avere consegnato ai lavoratori, prima dell’inizio della prestazione, la documentazione informativa obbligatoria; avere fornito mere prestazioni di manodopera a una società committente, come apparente appaltatrice, in un arco temporale pluriennale e per un numero definito di giornate lavorative. Le contestazioni sfociavano in ordinanze-ingiunzione, opposte davanti al giudice del lavoro.
Il Tribunale di Alessandria, espletata l’istruttoria testimoniale, accoglieva solo in parte l’opposizione, confermando la legittimità delle ordinanze e rideterminando l’importo delle sanzioni. La Corte d’appello di Torino rigettava integralmente il gravame. Le soccombenti ricorrono ora per cassazione con tre motivi; resiste l’Ispettorato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia l’invalidità del verbale unico di accertamento per omessa indicazione degli esiti dettagliati e delle fonti di prova. La Corte lo dichiara infondato: la doglianza introduce un profilo di irregolarità dell’atto amministrativo estraneo all’oggetto del giudizio, perché nel procedimento di opposizione il verbale rileva come prova liberamente valutabile dal giudice, non come atto di cui sindacare la legittimità. La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 5851 del 2024) esclude che l’eventuale carenza delle causali di addebito operi come causa di invalidità.
Il Collegio richiama poi il regime probatorio del verbale (Cass. n. 23252 del 2024): fede privilegiata quanto alla provenienza e ai fatti avvenuti in presenza del verbalizzante; per le circostanze apprese de relato o da ispezione documentale nessun valore precostituito, con libero apprezzamento del giudice e senza inversione dell’onere della prova. Nel caso concreto, la sentenza d’appello aveva valorizzato il richiamo del verbale all’elenco degli atti esaminati e a una motivazione diffusa, con preciso riferimento alle dichiarazioni raccolte.
Il secondo motivo lamenta l’incompatibilità logica tra i due illeciti e la violazione dell’art. 2697 c.c. Il motivo è manifestamente infondato e privo di specificità, perché meramente riproduttivo dell’analogo motivo d’appello. La Corte territoriale aveva spiegato che i lavoratori erano stati assunti con rapporti qualificati come subordinati, con operatività degli obblighi informativi, e che solo successivamente il potere direttivo era stato trasferito alla committente: il diverso momento di commissione delle violazioni esclude la dedotta contraddittorietà.
Il terzo motivo contesta la non genuinità dell’appalto e la motivazione asseritamente apparente. La Corte lo respinge, valorizzando le risultanze istruttorie confermate: organizzazione quotidiana delle giornate su programma della committente, determinazione del fabbisogno di personale in base alle sue esigenze, formazione delle squadre, direttive impartite dal responsabile del magazzino, impiego di attrezzature della committente, senza assunzione del rischio d’impresa da parte della cooperativa. La motivazione è conforme al principio di Cass. n. 12551 del 2020: negli appalti ad alta intensità di manodopera l’appaltatore deve gestire un risultato autonomo con propria organizzazione; l’interposizione è illecita quando il potere direttivo e organizzativo resta interamente al committente, con irrilevanza dell’intuitus personae nella scelta del personale.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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