Verbale ispettivo non impugnabile in via autonoma se manca l’ordinanza ingiunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25999 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, perché è atto procedimentale inidoneo a incidere sulla situazione soggettiva del datore di lavoro. Quest’ultima è incisa soltanto quando l’amministrazione, valutate le eventuali osservazioni dell’interessato, determina l’entità della sanzione e la irroga con l’ordinanza ingiunzione: solo da quel momento sorge l’interesse del privato a rivolgersi al giudice. Diversa è la disciplina in materia contributiva, dove l’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 ammette l’azione di accertamento negativo avverso il verbale che contiene la pretesa al pagamento di crediti contributivi. In materia di accertamento dei contributi previdenziali non possono farsi valere vizi propri dell’accertamento ispettivo, che rilevano invece ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 in tema di sanzioni amministrative. È inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge, investe in realtà la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, riservate al giudice di merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un verbale unico di accertamento con cui gli ispettori dell’I.T.L. e dell’INPS avevano contestato la non genuinità di taluni appalti intercorsi con una società, riqualificando come subordinata una collaborazione autonoma. La società e il suo legale rappresentante proponevano opposizione, che il giudice di primo grado rigettava nei confronti dell’INPS, riconoscendo solo il diritto a portare in detrazione alcuni importi.
La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma, dichiarava inammissibile il ricorso nei confronti dell’Ispettorato per difetto di interesse ad agire, non essendo stata ancora emessa l’ordinanza ingiunzione, e rigettava i restanti motivi, confermando la valutazione delle risultanze istruttorie sulla non genuinità degli appalti e la riqualificazione del rapporto. I soccombenti ricorrevano per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema dell’interesse ad agire nei confronti dell’Ispettorato del lavoro. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 11381/2026, Cass. n. 32886/2018, Cass. n. 11369/2020), ribadisce che in tema di opposizione a sanzioni amministrative il verbale di accertamento ispettivo non è autonomamente impugnabile: si tratta di atto procedimentale che non produce effetti sulla sfera del datore di lavoro, incisa soltanto dall’ordinanza ingiunzione che conclude il procedimento.
La Corte distingue però la materia contributiva, dove è pacifico che l’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 consenta l’azione di accertamento negativo avverso il verbale contenente la pretesa contributiva (Cass. n. 7211/2024, Cass. n. 27132/2025). Da qui la correttezza della pronuncia d’appello, che ha dichiarato inammissibile il ricorso verso l’Ispettorato e ha deciso nel merito le pretese dell’INPS.
Quanto ai motivi sulla durata del procedimento ispettivo e sui requisiti del verbale, la Corte rileva che essi attengono a vizi della procedura sanzionatoria estranea al contendere. In materia contributiva non possono incidere vizi propri dell’accertamento ispettivo, a differenza di quanto accade per le sanzioni amministrative ex legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 4225/2018, Cass. n. 28987/2025). Nel caso concreto, poi, le censure coinvolgono in sostanza apprezzamenti di merito riservati al giudice di appello.
Sul quarto motivo, relativo all’onere della prova e al valore delle dichiarazioni, la Corte chiarisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia addossato l’onere a una parte diversa da quella individuata dalla disciplina sostanziale, non quando si contesti la valutazione delle prove. Il giudice di merito può attribuire maggior rilievo alle dichiarazioni rese agli ispettori nell’immediatezza dei fatti rispetto alle deposizioni in giudizio (Cass. n. 10634/2025, Cass. n. 24208/2020). L’inammissibilità del quarto motivo travolge il quinto, che chiede una diversa lettura del materiale probatorio.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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