Inammissibili le censure sulla valutazione delle dichiarazioni rese in sede ispettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26002 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella sulla quale esso avrebbe dovuto gravare secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è configurabile quando la doglianza investa la valutazione delle prove o l’esito dell’accertamento probatorio. Il giudice di merito non attribuisce fede privilegiata ex art. 2700 c.c. alle dichiarazioni rese agli ispettori, ma può legittimamente dare maggior rilievo, nella valutazione complessiva delle risultanze, alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell’immediatezza dei fatti rispetto a quelle rese in sede di deposizione. I verbali ispettivi, per gli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con gli altri e può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso in opposizione ad ordinanze ingiunzione proposto dal legale rappresentante di una società e dal medesimo in proprio nei confronti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con cui si intimava il pagamento di euro 50.000,00 per sanzioni amministrative connesse alla contestata genuinità di un contratto di appalto.
I giudici di merito, sulla base del materiale probatorio, hanno ritenuto corretta la valutazione degli ispettori circa la non genuinità dell’appalto, per l’utilizzazione di fatto di alcuni lavoratori da parte dell’appaltante e la mancanza di autonomia produttiva e organizzativa dell’appaltatrice. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Ispettorato ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 10, quinto comma, del d.lgs. n. 124/2004, nonché degli artt. 2697 e 2700 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni rese in sede ispettiva e per avere mal ripartito l’onere della prova in un quadro probatorio complesso.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha ricordato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando, in situazione di mancata prova, il giudice applichi la regola di giudizio ponendo l’onere a carico di una parte diversa da quella individuata dalla disciplina sostanziale; non quando la censura investa la valutazione delle prove o l’esito dell’accertamento, come nella specie, avendo la Corte territoriale fondato il convincimento sulla valutazione delle prove acquisite, pur in difformità rispetto alle attese di chi ricorre.
Il Collegio ha poi escluso che sia stata attribuita fede privilegiata ex art. 2700 c.c. alle dichiarazioni ispettive. Il giudice di merito ha operato in coerenza con l’orientamento di legittimità secondo cui la valutazione complessiva delle risultanze consente di dare maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell’immediatezza dei fatti, piuttosto che a quelle rese in sede di deposizione. Ha quindi ribadito l’inammissibilità dei motivi che criticano le decisioni di merito per il solo fatto di avere dato maggiore attendibilità alle dichiarazioni ispettive.
Quanto ai verbali ispettivi, la Corte ha precisato che, per gli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, essi costituiscono elemento di prova da valutare in concorso con gli altri, disattendibile solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti. I ricorrenti, inoltre, non hanno prospettato vizi radicali di motivazione riconducibili all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il secondo motivo evocava il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 29 e 84 del d.lgs. n. 276/2003 in tema di somministrazione di manodopera. Anch’esso è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha individuato un fatto storico, principale o secondario, realmente omesso e dotato di decisività, ma una pluralità di fatti che, proprio per la loro molteplicità, esclude la caratura decisiva di ciascuno. Il riferimento a violazioni di legge è risultato meramente formale, sostanziandosi in una critica alla ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dalla previsione legale in caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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