Verbali di gara incompleti e valutazioni tecniche non tracciabili: annullamento dell’aggiudicazione (TAR Abruzzo n. 271 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice devono risultare integralmente e analiticamente documentate nei verbali. I fogli matrice recanti i punteggi attribuiti da ciascun commissario per ogni criterio costituiscono il fondamento della graduatoria e devono essere allegati al verbale della seduta di valutazione o comunque richiamati come parti integranti dello stesso. La loro allegazione al solo verbale riepilogativo privo di data certa non consente di verificare la continuità e la tempestività dell’attribuzione dei punteggi e rende illegittime le operazioni. È parimenti illegittimo il verbale che dia atto di riunioni riservate preliminari non documentate. Il giudice amministrativo annulla gli atti della Commissione e l’aggiudicazione, imponendo alla stazione appaltante la rinnovata valutazione delle offerte.
Il Fatto
AreaCom, nella qualità di centrale di committenza, ha indetto una procedura aperta comunitaria, suddivisa in cinque lotti geografici, per l’affidamento del servizio di ristorazione alle Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo e Molise. La gara, di rilevanza comunitaria e di valore complessivo superiore a cento milioni di euro, è stata aggiudicata con determina del Direttore Generale ai diversi operatori risultati primi per ciascun lotto.
Un consorzio concorrente, non aggiudicatario, ha impugnato la determina di aggiudicazione, i verbali di ammissione e valutazione delle offerte e gli atti di indizione della gara, chiedendo in via principale l’annullamento e la rinnovazione della procedura e, in via subordinata, il risarcimento del danno. La stazione appaltante ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ne ha chiesto la reiezione nel merito. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza, con rinvio della causa al merito in ragione del rito accelerato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari di AreaCom. Quanto alla pretesa carenza di interesse, il ricorrente ha domandato la rinnovazione della procedura e dunque un interesse concreto alla riedizione della valutazione tecnica, con possibilità di conseguire l’aggiudicazione di almeno un lotto. Quanto alla dedotta irrilevanza della verbalizzazione, la censura non si esaurisce nella mancata sottoscrizione di un verbale, ma investe la discordanza tra i verbali e l’assenza di documentazione di riunioni riservate.
Nel merito, il Tribunale esamina l’unico articolato motivo. Rigetta la censura sulla sottoscrizione del verbale della seduta di valutazione: contrariamente a quanto dedotto, il verbale reca tutte e tre le firme dei commissari, una in forma autografa e due in forma digitale. L’anomalia della firma mista non inficia la validità dell’atto, poiché la sottoscrizione certifica quanto avvenuto da parte della Commissione nella sua interezza.
Accoglie invece la censura relativa ai fogli matrice. Il verbale singolo della seduta di valutazione riporta solo le tabelle finali dei punteggi e non anche i fogli di calcolo che esplicitano il punteggio assegnato da ogni commissario per ciascun criterio. Tali fogli compaiono esclusivamente nel verbale riepilogativo, che non reca alcuna data e che, per il suo stesso contenuto, risulta redatto in epoca successiva all’apertura delle offerte economiche. Manca dunque la prova che la valutazione sia avvenuta in modo continuo e analitico, secondo le prescrizioni della lex specialis e i principi di continuità, analiticità e tempestività della verbalizzazione.
È fondata anche la censura sulle riunioni riservate. Il verbale della seduta di valutazione dà atto di una discussione avvenuta “anche in riunioni riservate preliminari”, delle quali non vi è alcuna traccia né nel verbale singolo né in quello riepilogativo. L’unica seduta precedente documentata è quella di apertura delle buste tecniche, svoltasi in seduta pubblica. I verbali, quali documenti che devono attestare l’intera attività della Commissione, risultano pertanto illegittimi.
Il ricorso è invece respinto quanto all’impugnazione degli atti di indizione della gara, non essendo stata formulata alcuna specifica censura nei loro confronti. Il Tribunale annulla i verbali della Commissione, i provvedimenti del RUP di verifica dell’anomalia e la determina di aggiudicazione, con conseguente rinnovata valutazione integrale delle offerte, e rigetta la domanda risarcitoria. Dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza e compensa integralmente le spese.
Nota della Redazione
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