Inottemperanza all’ordine istruttorio e rimessione in termini per l’Amministrazione (TAR Abruzzo n. 174 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in presenza della mancata ottemperanza dell’Amministrazione a un ordine istruttorio, può rinnovare la richiesta istruttoria assegnando un nuovo termine perentorio per l’adempimento. Il reiterato inadempimento dell’Amministrazione all’ordine istruttorio può essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e comportare la condanna alle spese, nonché l’utilizzo del potere di decidere sulla base delle risultanze di causa. L’ordinanza che rinnova l’incombente istruttorio e fissa il termine per l’adempimento è funzionale alla successiva trattazione del merito nel merito del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso nei suoi confronti dalla Questura. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva già disposto con ordinanza n. 367 del 07/10/2025 specifici incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, al fine di acquisire elementi utili per la decisione. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva ottemperato a quanto richiesto, nonostante l’ordine fosse stato impartito dal Giudice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevato il mancato adempimento da parte dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria n. 367 del 07/10/2025, ha ritenuto di dover rinnovare la richiesta istruttoria. In particolare, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sull’attività posta in essere in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 99/2024, nonché di ogni documento utile ai fini del decidere.
Il termine assegnato per l’adempimento è stato fissato in giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. Si tratta di un termine di natura perentoria, come espressamente precisato nel dispositivo.
Il Collegio ha inoltre chiarito che il reiterato inadempimento all’ordine istruttorio potrà essere valutato agli effetti dell’art. 64, comma 4, c.p.a., che disciplina il potere del giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti, nonché ai fini della condanna alle spese. Tale precisazione assume rilievo deterrente e sanzionatorio, rafforzando l’efficacia dell’ordine istruttorio.
La trattazione del merito del ricorso è stata conseguentemente rinviata all’udienza pubblica del 15 gennaio 2027, al fine di consentire all’Amministrazione di ottemperare agli incombenti disposti e di permettere al Collegio di decidere con piena cognizione degli atti.
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Nota della Redazione
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