Ricorso contro rettifica di graduatoria inammissibile per omessa notifica ai controinteressati (TAR Lombardia n. 3147 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso diretto all’annullamento di una graduatoria concorsuale, o dell’atto che la rettifica, è inammissibile quando non sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati. La qualitas di controinteressato richiede un requisito sostanziale, costituito dall’interesse qualificato e differenziato alla conservazione dell’atto, e un requisito formale, ossia l’individuazione nominativa nel provvedimento o la loro agevole individuabilità in base alle indicazioni testuali. L’accoglimento del gravame, comportando una migliore collocazione in graduatoria del ricorrente, incide in senso peggiorativo sulle sfere giuridiche degli altri collocati, che vanno pertanto evocati in giudizio. L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando le disposizioni sulla notifica ai controinteressati siano chiare e di univoca portata.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti della scuola primaria, classificandosi in posizione utile. Con provvedimento del 18 agosto 2020 veniva individuata per l’assunzione sulla classe di concorso EEEE e assegnata d’ufficio alla Provincia di Varese; successivamente esprimeva le preferenze di sede, indicando al primo posto un istituto di Castellanza.

Con l’atto del 24 agosto 2020 l’Amministrazione rettificava l’individuazione originaria, assumendo di correggere errori materiali consistenti nell’aver incluso in graduatoria aspiranti già immessi in ruolo. Per effetto della rettifica la ricorrente veniva riassegnata alla Provincia di Sondrio, senza possibilità di esprimere le preferenze di sede. Proponeva quindi ricorso, deducendo difetto di motivazione, illogicità della destinazione peggiorativa, violazione del legittimo affidamento e dei principi di trasparenza, nonché violazione dell’art. 7, comma 5, del d.l. 97/2017.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dato avviso ex art. 73 c.p.a. circa la possibile rilevanza in rito della mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati, dichiara il ricorso inammissibile. Oggetto del gravame è infatti una graduatoria, o meglio l’atto di rettifica di una graduatoria: un provvedimento collettivo con pluralità di destinatari, la cui modulazione incide su una congerie di sfere giuridiche anche diverse da quella azionata.

L’auspicato accoglimento del ricorso comporterebbe una migliore collocazione in graduatoria della ricorrente, a detrimento di altri soggetti inclusi nella medesima graduatoria e dunque titolari della qualitas di controinteressati. Il Tribunale ricostruisce la nozione muovendo dall’art. 21 della legge n. 1034/1971, che già presupponeva e regolava la notificazione ai controinteressati “ai quali l’atto direttamente si riferisce o almeno a una tra essi”.

Secondo l’elaborazione giurisprudenziale richiamata, sono controinteressati i soggetti portatori di un interesse sufficientemente differenziato e qualificato, di segno contrario a quello del ricorrente, che dall’assetto di interessi divisato dall’Amministrazione ricevono vantaggi e devono poter perorare la conservazione dell’atto. A ciò si aggiunge il requisito formale dell’individuazione nominativa nel provvedimento o dell’agevole individuabilità secondo la diligenza ordinariamente esigibile, come affermato dalla giurisprudenza citata (TAR Lombardia n. 1323 del 2018; Cons. Stato n. 1096 del 2018, n. 2723 del 2017, n. 1701 del 2017, n. 4676 del 2016).

Nella specie entrambi i requisiti sono integrati: gli altri docenti collocati in posizione migliore sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto e risultano espressamente individuati nell’elenco allegato al provvedimento di rettifica, così da poter essere agevolmente individuati dalla ricorrente. La mancata evocazione in giudizio di almeno uno di essi, mediante rituale e tempestiva notifica, conduce alla declaratoria di inammissibilità.

Il Collegio esclude inoltre i presupposti per l’errore scusabile, da verificare anche d’ufficio ex art. 37 c.p.a.: le disposizioni sulla notifica del ricorso amministrativo ai controinteressati sono da tempo chiare e di univoca portata, tali da non ingenerare oggettive incertezze di diritto. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia e della natura della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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