Verifica anomalia non può sconfinare nel controllo delle autodichiarazioni tecniche (TAR Trentino-Alto Adige n. 290 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dell’anomalia dell’offerta, disciplinata dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, ha un perimetro oggettivo circoscritto alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta economica. La stazione appaltante non può estendere quel subprocedimento al controllo di veridicità delle autodichiarazioni rese nell’offerta tecnica, che appartiene a una fase autonoma e logicamente preliminare. La commistione dei due subprocedimenti integra violazione del principio di separazione funzionale e della lex specialis. Il vizio è radicale e giustifica l’annullamento dell’esclusione, dell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto, ai soli fini della ripetizione della verifica di anomalia.
Il Fatto
Una società di lavori pubblici partecipava a una procedura aperta indetta per interventi urgenti di ripristino di condotte e pozzetti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della graduatoria si classificava prima con il punteggio pieno. La stazione appaltante avviava quindi la verifica dell’anomalia dell’offerta e, con nota della RUP, chiedeva all’operatore, entro tre giorni, la documentazione attestante le dichiarazioni rese nell’offerta tecnica e, entro dieci giorni, le giustificazioni economiche.
All’esito del contraddittorio la RUP riteneva l’offerta incongrua e rilevava una non corrispondenza, e in alcuni casi la non veridicità, delle dichiarazioni tecniche. Il direttore generale disponeva l’esclusione. La società impugnava l’esclusione e, dopo l’aggiudicazione alla seconda classificata e la stipula del contratto, estendeva il ricorso con motivi aggiunti, chiedendo l’inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di tardività della memoria di replica, depositata di venerdì alle ore 14,39 rispetto a un termine a ritroso che scadeva di sabato. Richiamando l’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e gli artt. 119, comma 2, e 120 cod. proc. amm., il Tribunale osserva che il termine dimidiato di dieci giorni liberi esclude dal computo anche il giorno finale. Poiché il termine cadeva di sabato, non opera l’anticipazione al venerdì, come chiarito da Cons. Stato, sez. VII, n. 712/2025 e da Cons. Stato, Sez. I, parere n. 42/2025. L’eccezione è quindi infondata e la memoria è utilizzabile.
Nel merito, il ricorso è accolto per l’assorbente fondatezza del primo motivo, comune al ricorso e ai motivi aggiunti. Il Collegio ricostruisce la separazione funzionale dei subprocedimenti: la gara si articola in fasi autonome, ciascuna con proprie finalità e garanzie, non promiscuamente sovrapponibili. Il disciplinare prevedeva una verifica delle autodichiarazioni tecniche con termine di tre giorni e sanzione espulsiva in caso di produzione insufficiente, finalizzata esclusivamente ad accertare la conformità di quanto dichiarato. La verifica di anomalia, invece, è diretta ad accertare congruità e sostenibilità dell’offerta sulla base di elementi di costo e organizzazione.
La RUP, con la nota del 26 maggio 2025, ha formalmente avviato la verifica ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 ma ha contestualmente richiesto la documentazione propria dell’altra fase. Così facendo ha commistionato due procedimenti distinti, travalicando i limiti oggettivi del potere esercitabile e trasformando il giudizio globale e sintetico sulla sostenibilità dell’offerta in una verifica composita, conclusa con rilievi eterogenei rispetto al suo oggetto proprio.
Il vizio è ritenuto radicale per la sua consistenza oggettiva, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 5 del 27 aprile 2015. In applicazione del principio della ragione più liquida, il Collegio assorbe gli ulteriori motivi e accoglie la domanda di annullamento, annullando l’esclusione e, ai soli fini della ripetizione del subprocedimento di anomalia, anche l’aggiudicazione. Il contratto è dichiarato inefficace, essendo i lavori in fase assolutamente preliminare e non contabilizzati. La domanda risarcitoria resta assorbita, non conseguendo alla caducazione un esito vincolato di aggiudicazione.
Nota della Redazione
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