Verifica dell’anomalia globale e copertura delle riserve dell’offerta (TAR Trentino-Alto Adige n. 289 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze, ma accerta se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile ai fini della corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione di congruità è globale e sintetica e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Le eventuali inesattezze su singole voci di costo non inficiano il giudizio di congruità quando le riserve accantonate e l’utile dichiarati nell’offerta ne coprono l’incidenza economica complessiva. La stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta, potendo limitarsi alle voci di costo più rilevanti. Il meccanismo di revisione prezzi ex art. 60 d.lgs. n. 36/2023 opera solo per variazioni sopravvenute e non già per oneri ampiamente prevedibili e calcolabili.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’esternalizzazione di attività di lavaggio e supporto nelle cucine di un comprensorio sanitario, disposta dall’Azienda Sanitaria in favore della controinteressata. L’offerta aggiudicataria presentava un ribasso del 22,56%, nettamente superiore a quello degli altri concorrenti, compresi tra il 5,1% e il 6,3%.
Il ricorrente deduceva un unico articolato motivo, contestando la conclusione positiva del subprocedimento di verifica dell’anomalia. Assumeva che l’offerta fosse insostenibile per la carenza nella dimostrazione dei costi, con conseguente necessità di violare i minimi salariali, e articolava sette censure su singole voci: assistenza sanitaria integrativa, rivalutazione del TFR, incremento IPCA, personale di quarto livello non quotato, errata imputazione dei livelli, uso distorto del lavoro supplementare e figure trasversali non quotate. Chiedeva l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riteneva di poter prescindere dalle eccezioni preliminari di tardività, attesa l’infondatezza nel merito delle doglianze. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ribadiva che il procedimento di verifica dell’anomalia non mira alla ricerca di specifiche inesattezze, ma ad accertare l’attendibilità complessiva dell’offerta: la valutazione è globale e sintetica e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
Il Tribunale osservava che le giustificazioni non contestate includevano riserve per la manodopera, i detergenti, la sicurezza e i costi vari, per un totale di circa € 135.000,00, oltre a un utile di € 52.515,84, con una capienza complessiva di € 187.515,84. Richiamava quindi la giurisprudenza secondo cui anche un utile esiguo, purché non simbolico, è idoneo a procurare vantaggi all’aggiudicataria.
Nel merito, la riduzione della voce relativa all’assistenza sanitaria integrativa era legittima, in quanto coerente con l’art. 69 del CCNL Multiservizi per il personale con orario inferiore a 28 ore settimanali. Quanto alla rivalutazione del TFR, la censura era infondata: per le imprese con almeno cinquanta dipendenti, il TFR maturando è versato al Fondo di Tesoreria presso l’INPS, che ne cura la rivalutazione, con incidenza correttamente pari a zero.
Sull’incremento IPCA, la clausola dell’art. 73 del CCNL aveva natura condizionale e variabile, operando solo in caso di mancato rinnovo contrattuale; alla data della gara l’aumento era meramente ipotetico e il successivo rinnovo lo ha assorbito, restando inoperante. Eventuali maggiori oneri sarebbero stati fronteggiabili con la revisione prezzi ex art. 60 d.lgs. n. 36/2023, non applicabile a oneri prevedibili e calcolabili.
Le censure sul personale di quarto livello, sull’errata imputazione dei livelli, sul lavoro supplementare e sulle figure trasversali erano in parte fondate ma irrilevanti: i maggiori costi, anche sommati, restavano inferiori alle riserve e all’utile dichiarati. Il ricorso era pertanto infondato, con rigetto anche della domanda risarcitoria, esclusa la configurabilità di un comportamento contra ius.
Nota della Redazione
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